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serena
simonini
pescia
città nobile
il
motuproprio del 25 luglio 1732 e i suoi riflessi sull’ordine di santo
stefano
Fino
ad oggi si è ritenuto che Pescia acquisisse il titolo di città nobile
durante la Reggenza lorenese, in forza della legge del 31 luglio 1750
per regolamento della nobiltà e cittadinanza[i],
volta a disciplinare l’assetto dell’aristocrazia toscana. Ma in realtà
è possibile asserire che il prestigioso attributo era stato conferito
alla comunità pesciatina già dall’ultimo granduca della dinastia
medicea, ossia da Gian Gastone, grazie al ritrovamento di un motuproprio
inedito, in data 25 luglio 1732, rimasto inspiegabilmente sconosciuto sino
al 1763, quando ne venne richiesta una copia dall’auditore dell’Ordine
di Santo Stefano Antonio Mormorai al cancelliere provinciale Francesco
Alberti[ii].
È
necessario ricordare, a questo proposito, che, in Toscana come altrove,
era molto diffuso l’istituto della nobiltà civica, consistente nel
godimento dei diritti politici connessi con un ordinamento municipale,
diritti che spettavano a determinate famiglie e che si trasmettevano in
via di successione legittima ai discendenti maschi per linea maschile. Si
trattava, in altre parole, di uno status
nobiliare che aveva la propria fonte nell’elettorato passivo per le
magistrature cittadine e che trovava la propria disciplina nelle norme del
diritto comune[iii].
L’Ordine di Santo Stefano, però, aveva aggiunto, come regola
inderogabile, che i pretendenti l’abito di cavaliere milite per
giustizia ed i loro antenati, con riferimento ai quattro quarti, avessero
ricoperto, o fossero stati idonei a ricoprire, le «maggiori
dignità e gradi»,
vale a dire le supreme magistrature, in una città nobile[iv].
La mancanza di quest’ultimo requisito comportava il rifiuto, da parte
del gran maestro, della richiesta di ammissione. Con ciò si può
comprendere l’importanza della qualifica di patria nobile, posta in
essere in seno alla Religione stefaniana e poi accolta anche nel dettato
della legge del 1750[v].
Il
concetto è stato ben definito da Pompeo Neri nel suo Discorso
del 1748 sopra lo stato antico e moderno della nobiltà di Toscana, ove
precisava che non esisteva alcuna norma scritta volta a regolamentare tale
attributo, ma che questo si basava su di «una
osservanza di fatto»:
vi erano, cioè, delle città le quali, «benché
antiche e benché una volta più popolate e di qualche celebrità»,
erano state poi colpite «dalla
desolazione»,
al punto di non poter «conservare
quella divisione di ranghi e quel primato che distingue la nobiltà dalla
plebe»
e di dover accomunare «le
onoranze e funzioni civili»
anche a «persone
di abietta condizione»[vi].
Appare dunque chiaro che il titolo dipendeva sia da fattori di ordine
storico, quali l’antichità e la celebrità del centro urbano, sia da
fattori di ordine sociale, come lo sviluppo demografico ed economico, che
consentiva la formazione di un ceto aristocratico ben distinto dalla plebe
per il suo stile di vita more
nobilium e per le sue tradizioni avite.
Nel
Granducato di Toscana le città che godevano di tale condizione fin dalla
fondazione dell’Ordine erano Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo,
Volterra, Cortona e Montepulciano[vii].
In seguito, nel 1720 e 1721, ne erano state insignite Livorno e Prato[viii],
mentre Colle, San Miniato e Borgo San Sepolcro, erano poste in una «condizione
media»
-
riferiva il Neri[ix] -
e ne avrebbero acquisito la piena titolarità solamente nel 1750. Pescia,
infine, -
si legge ancora nel Discorso del
1748 -,
pur essendo divenuta sede vescovile nel 1726, non aveva ancora ottenuto
alcun riconoscimento del genere[x]. L’ambita concessione
sarebbe stata perciò decretata a suo favore due anni più tardi, con la
legge del 1750[xi].
Ma
Pompeo Neri evidentemente non era a conoscenza delle disposizioni dettate
col motuproprio del 25 luglio 1732, del quale si ebbe notizia -
ripetiamo -
solamente dopo che il cancelliere provinciale della medesima comunità ne
ebbe inviata una copia all’auditore Mormorai il 13 aprile 1763[xii],
in vista dell’elaborazione del Regolamento
relativo alla nobiltà delle patrie nei processi di provanze, del
successivo 31 maggio, poi confermato con motuproprio dell’8 marzo 1764[xiii].
Si
tratta di un documento di grande interesse per il suo contenuto e per le
sue finalità, che lo differenziano dai precedenti provvedimenti
riguardanti Prato e Livorno. Nel testo, in primo luogo, era dato rilievo
ai meriti del centro urbano e dei suoi «fedelissimi
cittadini»,
dei quali si metteva in evidenza la «chiarezza»
dello «spirito»,
manifestatasi nel tempo tanto «nell’esercizio
delle lettere e delle armi che nelle più insigni dignità ecclesiastiche
e secolari»
e corroborata dai legami di parentela contratti dalle sue famiglie più
ragguardevoli con «illustri»
casate di altre comunità toscane. Tutto ciò aveva indotto il granduca a «porre
in più decoroso e convenevole ordine la di lei pubblica magistratura»,
affinché la «maggior
gloria»
degli abitanti ne fosse esaltata. Conseguentemente si era proceduto ad una
nuova organizzazione delle principali cariche civiche, mediante una
rigorosa definizione delle quattro borse contenenti i nominativi di coloro
che godevano dell’elettorato passivo.
Nella
prima borsa dovevano essere inserite le famiglie che, per la durata di
ottanta anni, avevano ricoperto «gli
onori dell’ordine e della classe maggiore»,
purché non avessero esercitato arti vili e meccaniche, ma fossero vissute
«con
nobile e civile trattamento».
Colui che veniva estratto e che avesse compiuto almeno quaranta anni
diventava capo del magistrato «con
titolo di gonfaloniere»
e la prerogativa di indossare una toga rossa con tracolla dello stesso
colore, nonché «cerro
e nappa d’oro».
Tutti coloro che rientravano nella medesima classe maggiore, vale a dire
nel ceto aristocratico della città, con i requisiti previsti dagli
statuti comunali di cui si è fatto cenno, ma senza alcun limite di età,
erano imborsati nella seconda, dalla quale sarebbero stati estratti
quattro priori, «coll’uso
del consueto abito»
insieme con la tracolla e col fiocco rosso.
Nelle
restanti due borse venivano incluse tutte le famiglie della cosiddetta
classe minore, che avrebbero costituito «il
rimanente del magistrato».
Dalla terza sarebbe stato sorteggiato il proposto, con incarico bimestrale
come il gonfaloniere, al quale veniva concesso «l’abito
di lucco, ma color paonazzo, con tracolla rossa e nappa simile».
L’ultima borsa, di formazione identica alla precedente, serviva per
l’estrazione di quattro capitani, anch’essi decorati della solita
veste paonazza.
Il
regolamento acquistava un’efficacia immediata. Le borse dovevano essere
riformate con l’inserimento di nuove famiglie ogni sei anni, alla
presenza di un ministro delle Riformagioni. Nella parte conclusiva del
documento si palesava infine quello che era l’obiettivo di Gian Gastone:
fare di Pescia una città nobile e decretare conseguentemente che quanti
nel passato, «per
lo spazio di anni ottanta»,
avessero ricoperto le magistrature primarie o nel futuro ottenessero il
gonfalonierato, dovevano essere reputati «veramente
nobili»
da tutti i funzionari e sudditi della Stato. Stando così le cose, il
supremo ufficio municipale diveniva nobilitante non solo per l’avvenire
ma anche per gli anni trascorsi, visto che si conferiva al disposto
un’efficacia retroattiva[xiv].
Il
motuproprio rivestiva, come si è accennato, un carattere di novità, che
lo differenziava dagli analoghi provvedimenti emessi, qualche anno prima,
a favore di Prato e di Livorno. Nel documento del 1732, Gian Gastone si
dichiarava infatti «per
grazia d’Iddio granduca di Toscana»,
mentre in quelli del 1720 e del 1721 Cosimo III si era ammantato anche
della qualifica di gran maestro. Non si trattava certo di una svista, ma
di una chiara indicazione del diverso ruolo e del diverso ambito di
applicazione delle nuove disposizioni. È vero che l’ultimo sovrano di
casa Medici non volle vestire l’abito stefaniano se non poco prima di
morire, l’8 luglio 1737[xv];
ma ciò non basta a giustificare l’assenza del titolo magistrale
nell’intestazione, dal momento che il medesimo aveva sempre esercitato
con pienezza di prerogative tutti i compiti attinenti al governo
dell’Ordine di Santo Stefano. Si può dire, piuttosto, che il difetto
riscontrabile nell’intitolazione fosse indicativo delle nuove finalità
del motuproprio. Le risoluzioni prese da Cosimo III esplicavano la propria
efficacia all’interno dell’istituzione cavalleresca; la deliberazione
del suo successore, invece, era produttiva di effetti, in primo luogo,
nello stesso ordinamento statale e solo indirettamente nell’ambito della
Religione stefaniana. Il motuproprio relativo a Livorno, emanato «di
certa scienza e colla pienezza della nostra sovrana e magistrale autorità»,
stabiliva, cioè, che «la
dignità di gonfaloniere di detta […] città di Livorno […] facesse prova di vera nobiltà […] ad effetto di prender l’abito
per giustizia di cavaliere nel nostro sacro e militare Ordine di Santo
Stefano».
Le medesime affermazioni sono presenti nel documento, di un anno
posteriore, concernente Prato. In quello attinente a Pescia si legge
invece che il gonfalonierato attribuiva la nobiltà, senza alcuna
ulteriore specificazione. Prende corpo così, forse per la prima volta, la
recezione, da parte dell’ordinamento dello Stato, del concetto di città
nobile, elaborato dalla giurisprudenza stefaniana: una recezione che
avrebbe poi avuto il suo epilogo e la sua più autorevole consacrazione
nella legge del 1750.
Vediamo
adesso quali riflessi ebbe il provvedimento di Gian Gastone nelle
ammissioni dei cittadini di Pescia all’Ordine di Santo Stefano.
Prendiamo in considerazione il periodo che intercorre tra il 1732 e il
1796, l’anno in cui ricevette l’abito il primo cavaliere per
giustizia: il ritardo di oltre sessanta anni sta forse a significare che
alle autorità stefaniane la novità non era stata comunicata e che
probabilmente nemmeno i pesciatini ne erano a conoscenza.
C’era
stato un unico tentativo di ingresso per giustizia, pochi anni dopo la
fondazione dell’Ordine, nel 1564, da parte di Francesco Orlandi, figlio
di Simone e di Maria Gherardina di Lorenzo Pagni, il quale aveva
supplicato il duca di ammetterlo nel numero dei cavalieri sacerdoti. La
vicenda non aveva avuto esito positivo. Il candidato, mediante un
attestato dei priori e capitani di Pescia, aveva provato la discendenza
dalle famiglie Orlandi, Severini, Pagni o Bordoni e Sesti, le quali
avevano goduto le magistrature primarie, ma non aveva fornito le prove di
legittimità della madre, dell’ava materna e dell’ava paterna. Non
dimentichiamo, inoltre, che mancava alla sua patria il requisito di nobiltà:
per questo il processo si trova nella «filza
[…] di provanze dei pretendenti l’abito reprobati»,
compilata dall’archivista Federigo de Fulger[xvi].
L’episodio rimase isolato e come unico strumento per vestire l’abito
di cavaliere restò la commenda di padronato[xvii].
La situazione non ebbe a mutare, come si è detto, per alcuni decenni,
neanche dopo l’emanazione del motuproprio.
Ripercorriamo
in breve le tappe di questa vicenda, per ricostruire un quadro indicativo
del ceto dirigente cittadino e comprendere perché l’innovativa
deliberazione non trovasse per lungo tempo applicazione.
Una
prima categoria, sicuramente la più numerosa, fu costituita dai cavalieri
successori in commenda di padronato, che, oltre alle provanze de
vita et moribus, avrebbero dovuto giustificare l’origine
aristocratica dei quarti materni[xviii],
ma che in realtà, chiesero la dispensa da quest’ultimo onere, dispensa
che il gran maestro era solito concedere, purché fosse aumentato il fondo
dotale mediante una somma di denaro, variabile dai 1000 scudi, nel caso di
commende semplici, ai 2000 previsti per i baliati ed i priorati[xix].
Il motivo per cui si richiedeva l’esonero stava, appunto,
nell’impossibilità di fornire le prove della nobiltà dei quarti
materni: attraverso uno «strumento
pubblico»
si stabiliva l’aumento e di conseguenza si poteva accedere
all’apprensione dell’abito, dopo avere ottenuto il parere favorevole
del Consiglio dei XII e l’assenso del sovrano. Poiché tutti i
pretendenti seguivano la medesima procedura, può essere sufficiente fare
un unico esempio chiarificatore, quello del primo cavaliere per commenda
nel periodo qui analizzato: nel 1742 Francesco Simi inviò una supplica al
gran maestro, chiedendogli di poter rinunciare alla commenda di suo
padronato a favore del figlio Giovanni Gastone Stefano, che avrebbe,
quindi, dovuto giustificare la nobiltà del ramo materno (quarti della
madre e dell’ava materna). Tuttavia il supplicante in un secondo momento
ricorse nuovamente alla benevolenza del principe per impetrare
l’esenzione da tali provanze, dietro l’offerta di un aumento del fondo
dotale, adducendo che il figlio non poteva sostenere il relativo processo
(la madre, Margherita di Stefano Convalli di Pescia, molto probabilmente
era ignobile). Poiché l’auditore Pier Francesco de’ Ricci riferì che
«più
volte era stata accordata la
dispensa»,
il rescritto consentì la concessione dell’abito, come pure
l’investitura della commenda[xx].
Si
susseguirono poi i casi analoghi di Raffaele Angiolo del cavaliere Antonio
Stefano Bertini, accolto nella Religione l’8 gennaio 1758[xxi];
di Vincenzo del cavaliere Carlo Serponti, investito della commenda nel
1759[xxii],
e di Adriano del cavaliere Carlo Pompeo della Barba, il quale prese
l’abito il 25 marzo 1760[xxiii]. Qualche anno più
tardi, nel 1766, fu la volta di Domenico del dottore Giuliano Galeotti[xxiv],
mentre Lodovico del cavaliere Stefano Cecchi entrò nell’Ordine nel 1769[xxv];
Vincenzo del cavaliere Anton Francesco Puccinelli successe nella commenda
nel 1770[xxvi],
così come fece, a distanza di un anno, Michelangelo del cavaliere Antonio
Francesco Forti[xxvii], il quale, inoltre, nel
1795 rinunciò a favore del figlio Antonio Francesco[xxviii].
Conclude l’elenco Luigi di Antonio Giuliano Galeotti, promosso cavaliere
milite il 24 settembre 1782[xxix].
Il
non provare la nobiltà della casa materna, tuttavia, non era sempre una
conseguenza dell’incremento della dote, ma poteva dipendere da altri
fattori, ad esempio dalla nascita da madre figlia di commendatore[xxx].
In quest’ultimo caso, infatti, bastava attestare, in primo luogo, i
costumi e le qualità nobili; secondariamente la disposizione fisica agli
esercizi cavallereschi e l’ortodossia religiosa; da ultimo le
disponibilità economiche, che dovevano permettere al cavaliere di portare
l’abito con decoro. Fu così per Giuseppe Galeotti, il quale, essendo
succeduto nell’omonima commenda, resasi vacante per la morte del padre
Francesco, provò quanto prescritto dagli statuti, ad eccezione della
nobiltà dei quarti materni, poiché la madre Felicita era figlia del
cavaliere balì Antonio Orsucci di Pescia. Nella consueta informazione al
sovrano i XII cavalieri del Consiglio espressero un parere favorevole, poi
accolto dal gran maestro[xxxi].
Il 27 dicembre 1738 Giuseppe vestì l’abito di cavaliere milite nella
chiesa di San Michele Arcangelo fuori Pescia[xxxii].
Analogamente
Giovanni Battista dell’avvocato Giovanni Domenico Oradini (che non si
sa, peraltro, come appare nella copertina del processo, se giungesse a
vestire l’abito[xxxiii]),
si limitò alle provanze de vita et
moribus, visto che discendeva da Maria Elisabetta del cavaliere Orazio
Nucci, titolare di una commenda[xxxiv].
Nello stesso contesto si colloca il caso di Annibale Vivaldo di Raffaello
Bertini e di Marta Cecchi, che entrò nell’Ordine il 18 aprile 1747[xxxv],
in qualità di successore nella commenda Bertini, dopo la morte del
fratello Antonio Stefano. Anch’egli, secondo il resoconto dei XII
cavalieri del Consiglio, si valse della facoltà di non produrre i quarti
della madre, come già aveva fatto il fratello a suo tempo, perché il
padre della medesima, Francesco Cecchi, era divenuto cavaliere in forza di
una commenda di padronato[xxxvi].
Anche
Giovanni Gualberto Cecchi Toldi supplicò la concessione dell’abito come
successore nella commenda che portava il suo cognome, vacata a seguito
della morte del cavaliere Ansano Benedetto, suo fratello, ed alla quale
avevano fatto rinuncia l’abate Francesco e il maggiore Antonio,
parimenti suoi fratelli. Questa volta non solo la madre, Costanza del
cavaliere Antonio Nucci, ma anche l’ava materna, Anna del cavaliere
Francesco Cecchi, erano figlie di commendatori stefaniani. Avendo provato
la sua legittimità, la sua vita more
nobilium e la stima di cui godeva presso la corte di Napoli (era,
infatti, capitano di un reggimento di fanteria reale della città e
nominato nel 1779 governatore della reale paggeria), fu ritenuto dal
Consiglio e dal gran maestro «meritevole
della domandata grazia»
e ottenne l’ammissione nell’Ordine l’11 febbraio 1781[xxxvii].
Tra
i cavalieri per commenda di Pescia, ve ne furono infine alcuni che
possedevano tutti i requisiti voluti dalle disposizioni statutarie, in
particolare la nobiltà generosa dei quarti materni, grazie a matrimoni
contratti con famiglie provenienti da altre città nobili del Granducato.
Fu questo, innanzitutto, il caso di Sebastiano di Antonio Flori, che, dopo
la scomparsa del padre, doveva subentrare nella titolarità del priorato
di Monte San Savino. Le sue provanze furono facilitate dalla presenza nel
ramo materno di un cavaliere per giustizia, il nobile pisano Michele
Angiolo del Torto, fratello di Maria Maddalena, madre del pretendente. I
XII cavalieri ritennero il Flori «degno
di vestire l’abito di cavaliere milite»,
aprendo così la strada al rescritto di accoglimento del 24 marzo 1768[xxxviii],
nonché alla cerimonia di apprensione, tenutasi a distanza di un mese[xxxix].
Anche
Orazio di Antonio Nucci, dovendo succedere nella commenda a cui aveva
rinunciato l’avo paterno Bartolomeo, fu in grado di giustificare
l’origine aristocratica delle due famiglie materne: i Cellesi per la
madre Aurelia e gli Aldobrandi per l’ava materna Maria Maddalena. La
prova della nobiltà della prima casata risiedeva nell’ammissione per
giustizia, nel 1742, del pisano balì Francesco Roncioni, il quale era
figlio di Maria Maddalena, sorella di Pier Francesco, avo materno del
supplicante. Gli Aldobrandi vantavano invece un cavaliere sacerdote
nobile, il pistoiese Pietro Scarfantoni, figlio di Maria Maddalena, ava
materna dello stesso Orazio. Benché minorenne, il 27 giugno 1771 questi
fu accolto nell’istituzione stefaniana[xl],
dopo avere pagato il passaggio maggiore, come imponeva il rescritto[xli].
Nello
stesso anno Pescia vide l’ingresso nella Religione di un altro
successore in commenda, Tiberio del cavaliere Antonio Francesco Forti. I
suoi quarti materni erano costituiti da antiche famiglie nobili di Pisa.
Nelle provanze dimostrò infatti che la madre, Maria Maddalena di Cesare
Roncioni, aveva uno zio paterno, il già ricordato balì Francesco,
insignito dell’abito cavalleresco per giustizia nel 1742, e che Maria
Elena di Alessandro Gaetani, ava materna, aveva un cugino, Gaetano Almeni
di Firenze, parimenti cavaliere per giustizia dal 1720, la cui madre
Lucrezia era sorella di Alessandro, proavo materno del pretendente.
Ritenute valide queste e le solite ulteriori documentazioni, il Consiglio
espresse parere favorevole[xlii].
Tiberio Forti vestì l’abito il 1°
agosto 1771 a Pescia[xliii].
Provenivano,
invece, da Siena i quarti materni del cavaliere Giuseppe Antonio del
priore Sebastiano Flori, investito della commenda Flori, per rinuncia del
padre, nel giugno 1776[xliv].
Si trattava dei Biringucci, famiglia della madre Caterina, ammessa nella
Religione mediante le provanze del genitore della medesima, Curzio
Sergardi, che aveva assunto per «maiorasco»
il nome di Marcello ed il cognome Biringucci. L’ava materna, Vittoria
Angela, era invece figlia di Rinaldo Boninsegni: questa casata, sulla base
degli attestati prodotti, aveva avuto molti riseduti, tra cui l’atavo
Traiano nel 1621, l’abavo Pietro nel 1664 e il proavo Rinaldo, padre di
Vittoria, nel 1704. L’antichità dei due rami, e così pure la bella
presenza, i buoni costumi e le nobili qualità, convinsero il gran maestro
dell’opportunità di inserire nel numero dei suoi cavalieri anche
Giuseppe, «compiti
che avesse gli anni diciassette»[xlv].
Il
pesciatino che per la prima volta sostenne, viceversa, le provanze dei
quattro quarti, entrando nell’Ordine per giustizia -
e con lui si giunge al termine della presente ricerca -
fu Bartolomeo di Orazio Nucci. A produrre nel processo i documenti per il
figlio minorenne fu il padre, già cavaliere di commenda: i quarti erano
costituiti dai Nucci di Pescia, i Cellesi di Pistoia, da cui discendeva
l’ava paterna, i Falconcini di Volterra per la madre e i Finocchietti di
Pisa per l’ava materna. Interessa soprattutto vedere come fu
giustificata la nobiltà della casata paterna. Il fascicolo processuale
contiene, fra l’altro, una fede del cancelliere, dalla quale si evince
che l’ascendente paterno in settimo grado, Bartolomeo di Giovanni, nel
1617 era stato estratto dalla borsa dei priori; che suo figlio Nuccio
aveva fondato una commenda, in data 3 giugno 1634, vestendo poi l’abito
di cavaliere milite nel 1638; che un figlio di quest’ultimo, Bartolomeo,
era stato successore in questa stessa commenda nell’anno 1644; che anche
un altro suo figlio, Antonio, atavo del pretendente, era divenuto
cavaliere in qualità di successore nella commenda nel dicembre 1671, così
come era accaduto all’abavo Orazio di Antonio il 15 aprile 1696. Una
notizia alquanto interessante emerge in relazione al medesimo Orazio,
poiché si affermava nell’attestato che, in base al motuproprio di Gian
Gastone in data 25 luglio 1732, ormai noto, il suo nome era stato inserito
nella prima delle quattro borse in cui la nobiltà e la cittadinanza erano
suddivise, quella da cui si estraevano i gonfalonieri. Si apprende inoltre
che il proavo Bartolomeo di Orazio era subentrato nella commenda Nucci nel
1712; che nel 1755 era stato insignito del titolo di gonfaloniere; che
aveva inoltrato la domanda d’iscrizione nel registro della nobiltà di
Pescia, domanda approvata il 9 settembre 1771. L’avo Antonio di
Bartolomeo aveva ricoperto il gonfalonierato nell’anno 1771 e rinunciato
alla commenda, affinché il figlio Orazio, padre del pretendente, potesse
vestire l’abito cavalleresco; si dice, infine, di lui che non esercitò
la carica di gonfaloniere, benché fosse stato ammesso al godimento della
suprema magistratura[xlvi].
Il provvedimento granducale che qualificava Pescia città nobile, le
parentele contratte con casate antiche e aristocratiche di altre città e
la successione in una commenda di padronato consentirono, dunque, a
Bartolomeo Nucci il prestigioso inserimento nella Religione di Santo
Stefano, avvenuto il 30 agosto 1796[xlvii],
quale unico esempio di cavaliere per giustizia proveniente da tale località.
Ben
si comprende, per concludere, il motivo dell’inesattezza in cui incorse
Pompeo Neri circa l’esclusione di Pescia dalla rosa delle città nobili
fino al 1748: il fatto che nessuno dei suoi abitanti avesse chiesto
l’applicazione del motuproprio ai fini dell’apprensione dell’abito
per giustizia può spiegare, e al tempo stesso giustificare, la svista.
APPENDICE
ASPi,
S.Stefano, 262, ins. 500,
motuproprio in data 25 luglio 1732, copia autentica del 9 aprile 1763.
A
dì 9 aprile 1763
Fede
per me infrascritto, per Sua Maestà Imperiale cancelliere provinciale
della communità di Pescia, qualmente nella filza di messer Filippo del
Poggio dal 1732 al 1735 in carta non bollata, esistente in questa pubblica
cancelleria, riappare infra l’altre a 673 quanto appresso, ciò è:
Giovanni
Gastone primo per grazia d’Iddio Granduca di Toscana
Per
rimostrare quanto sia in ogni tempo stata, da’ nostri serenissimi
predecessori e da noi medesimi, auta in considerazione et in stima la città
nostra di Pescia ed i suoi fedelissimi cittadini, i quali da molti secoli
in qua hanno fatta distinguere la chiarezza del loro spirito non meno
nell’esercizio delle lettere e delle armi che nelle più insigni dignità
ecclesiastiche e secolari, ed altresì nelle parentele nobili contratte
dai medesimi colle più illustri famiglie delle altre città della
Toscana, ci siamo risoluti di porre in più decoroso e convenevole ordine
la di lei pubblica magistratura, da che poi ne resulti l’avvantaggio del
pubblico bene e la maggior gloria de’ cittadini; seguendo pertanto
gl’impulsi della nostra dilezione e real munificenza verso di essa,
prese le opportune informazioni, di nostro motuproprio e certa scenza,
colla piena nostra sovrana autorità vogliamo e comandiamo che le famiglie
componenti il pubblico della città di Pescia siano imborsate in quattro
borse distinte, dalle quali si devino estrarre ogni due mesi dieci
soggetti, che comporre dovranno il magistrato di detta città. Nella prima
vogliamo siano imborsate quelle famiglie che per lo spazzio d’ottanta
anni, senza mistura di arti vili e maccaniche, con nobile e civile
trattamento, o con altri requisiti equivalenti, averanno goduti gli onori
dell’ordine e classe maggiore, e da questa estrarsi debba il capo del
magistrato, con il titolo di Gonfaloniere, di età di anni quaranta
almeno, a cui concediamo abito di toga rossa e tracolla dello stesso
colore con cerro e nappa d’oro; nella seconda siano imborsate
indistintamente tutte le famiglie che godono della classe maggiore, a
esclusione di quelle che esercitassero arti vili e meccaniche, come sopra,
a tenore degli statuti di quel Commune, e da questa si estragghino quattro
Priori, coll’uso del consueto abito, ma di color rosso, con tracolla e
fiocco rosso, quali due borse, distinte e separate come sopra, saranno
composte da’ nobili cittadini della classe maggiore; nella terza borsa
vogliamo che siano imborsate tutte le famiglie della classe minore, dalla
quale si dovrà estrarre un soggetto, e questo duri due mesi come il
Gonfaloniere e si deva chiamare con il titolo di Proposto, a cui
concediamo l’abito di lucco, ma color paonazzo, con tracolla rossa e
nappa simile; nella quarta borsa finalmente vogliamo che si ponghino tutte
le famiglie della classe minore come sopra, dalla quale si estraghino
quattro Capitani, coll’uso del consueto abito, ma di color paonazzo, con
tracolla e fiocco simile, quali due borse, distinte e separate come sopra
dalla classe maggiore, saranno composte [dalle famiglie della classe]
minore, che costituirono il rimanente del magistrato, servata in tal guisa
a quelli della classe minore l’equità de’ voti ed i consueti
emolumenti, e tale ordine e regolamento comandiamo che abbia il suo piano
effetto prontamente per mezzo di uno de’ nostri ministri delle
Riformagioni, e che in avvenire di sei in sei anni intervenga e assista il
medesimo alla riforma et imborsazione di tutti gli uffizi di detta città,
conforme si pratica in altri luoghi de’ nostri Stati.
Ciò
stante vogliamo, colla pienezza della nostra suprema autorità, che quelle
famiglie che averanno goduto per il passato gli onori della maggiore per
lo spazio di anni ottanta, nella forma che sopra, e che goderanno in
avenire il grado di Gonfaloniere, sieno e reputar si debbano veramente
nobili, e come tali ordiniamo che siano riconosciuti e trattati da tutti i
nostri magistrati, adunanze niuna eccettuata, e sudditi de’ nostri
Stati, siccome tali noi gli dichiaramo per ogni e qualunque effetto di
ragione; e circa a tutte e singole cose premesse, quando faccia di
bisogno, deroghiamo pienissimamente ad ogni statuto e legge, sì generale
che particolare, siccome ad ogni consuetudine in contrario, di cui abbiano
piena informazione e notizia; ed il Senator Filippo Bonarroti, nostro
Auditore delle Riformagioni, ne dia i respettivi ordini perché resti di
presente effettuata questa precisa nostra volontà.
Il
Gran Duca di Toscana.
Coriolano
Montemagni 25 luglio 1732
A
dì 29 luglio 1732
Estratta
la medesima copia di motuproprio di Sua Altezza Reale dal suo originale,
che si conserva nell’archivio pubblico delle Riformagioni della città
di Firenze e nella filza vegliante di negozi e relazioni
dell’illustrissimo e clarissimo signore Senatore Filippo Buonarroti,
Auditore per Sua Altezza Reale in detto archivio, e concorda salvo semper.
Gaetano
Maria Becattini secondo ministro alle Riformagioni in fede.
In
quorum. Francesco Alberti cancelliere provinciale.
Mandata
copia autentica del soprascritto motuproprio al signor Auditor
dell’Ordine Mormorai questo dì 13 aprile 1763, come si vede dal libro
copia lettere in data di detto giorno.
[i]
Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza, in L.
Cantini, Legislazione Toscana, Firenze, Fantosini, 1800-1808, XXVI, pp.
231-141.
[ii]
ASPi, S.Stefano, 262, ins. 500, motuproprio, 25 luglio 1732, copia
autentica del 9 aprile 1763: doc. in appendice.
[iii]
D. Marrara, Le
giustificazioni della nobiltà civica in alcuni autori italiani nei
secoli XIV-XVIII, in «Rivista
di Storia del Diritto Italiano»,
LXII (1989), pp. 15-38, e Nobiltà
civica e patriziato. Una distinzione terminologica nel pensiero di
alcuni autori italiani dell’età moderna, in «Annali
della Scuola Normale Superiore di Pisa»,
classe di Lettere e Filosofia, s. III, X (1980), pp. 219-232. Con
riferimento alla Toscana v. soprattutto: D.
Marrara, Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un’oligarchia
toscana nei secoli XVI-XVIII, Pisa, Pacini, 1976; F. Diaz, I Lorena in
Toscana. La Reggenza, Torino, UTET Libreria, s.d. (ma 1987), pp.
156-170 (oggi anche nella Storia
d’Italia diretta da G. Galasso,
XIII, 2, Il Granducato di
Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari, Torino,
UTET, 1997, pp. 158-172); C.
Donati, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Bari, Laterza,
1988, pp. 315-338; M. Verga, Da
“cittadini” a “nobili”. Lotta politica e riforma delle
istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano, Milano, Giuffrè,
1990, pp. 228-272; C. Pazzagli, Nobiltà
civica e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell’età
moderna, Firenze, Olschki, 1996; AA.VV., I
libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737), Siena,
Monte dei Paschi, 1996. Resta però tuttora fondamentale, sia sul
piano dell’elaborazione teorica sia su quello dell’analisi delle
istituzioni toscane, l’opera di P. Neri, Discorso sopra
lo stato antico e moderno della nobiltà di Toscana scritto l’anno
1748, in M. Verga, op. cit., pp. 403-567.
[iv]
Statuti dell’Ordine de’ Cavalieri di Santo Stefano ristampati con
l’addizioni in tempo de’ Serenissimi Cosimo II e Ferdinando II e
della Sacra Cesarea Maestà dell’Imperatore Francesco I Granduchi di
Toscana e Gran Maestri, Pisa, C. Bindi, 1746, tit. II, cap. III,
pp. 94-95, e addizioni terze, n. 54, p. 103.
[v]
Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza, cit.,
art. 1.
[vi]
P. Neri, op. cit.,
p. 547. Cfr. anche D. Marrara,
Livorno città «nobile»,
in Atti
del Convegno: Livorno e il Mediterraneo nell’età medicea (Livorno,
23-25 settembre 1977), Livorno, Bastogi, 1978, pp. 77-81, e La
città di Colle Val d’Elsa nel quadro delle «patrie
nobili»
toscane, in Atti
del convegno: Architettura e politica in Valdelsa al tempo dei Medici (Poggibonsi,
3 gennaio 1981), in «Miscellanea
storica della Valdelsa»,
LXXXVIII (1982), pp. 165-175; F.
Angiolini, L’Ordine di
S. Stefano negli anni della Reggenza (1737-1765): urti e contrasti per
l’affermazione del potere lorenese in Toscana, in L’Ordine
di Santo Stefano nella Toscana dei Lorena. Atti del convegno di studi
(Pisa, 19-20 maggio 1989), Roma, Ministero per i beni culturali e
ambientali, 1992, pp. 1-47: 22-24.
[vii]
P. Neri, op. cit., pp.
518 e 547.
[viii]
Il motuproprio relativo a Livorno, in data 4 ottobre 1720, è edito in
P. Neri, op.
cit., pp. 524-526; quello relativo a Prato, in data 20 novembre
1721, ibidem, pp. 526-528.
[ix]
Ibidem, p. 519. Il giudizio dell’autore si basava sulla
constatazione che queste città, disponendo di una «piccola
popolazione»,
erano costrette ad eleggere alle magistrature anche «persone
non atte a sostenere il decoro della nobiltà».
Il gran maestro si riservava quindi la facoltà di valutare in modo
discrezionale le richieste di ammissione, accogliendo o rigettando le
varie famiglie, caso per caso, «secondo
la loro qualità e decenza».
[xi]
Legge, cit., art. 1.
[xiii]
ASPi, S.Stefano, 4555, cc. 155r-156r:
cit. da F. Angiolini, op. loc.
cit. Sulle istituzioni di Pescia e sulle sue vicende nell’Ordine
di S. Stefano cfr. anche M.
Scardozzi, L’Ordine e le «patrie»:
i cavalieri di Pescia nella prima metà dell’Ottocento, in
Le commende dell’Ordine di S. Stefano. Atti del convegno di studi (Pisa,
10-11 maggio 1991), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali,
1997, pp. 166-203: 177-183.
[xiv]
Documento in appendice.
[xv]
D. Barsanti, Organi di
governo, dignitari e impiegati dell’Ordine di S.Stefano dal 1562 al
1869, Pisa, ETS, 1997, p. 143.
[xvi]
ASPi, S.Stefano, 1057, ins. 17, provanze di Francesco Orlandi, marzo 1564
(1565).
[xvii]
Sulle commende stefaniane v. D.
Barsanti, Le commende
dell’Ordine di S.Stefano attravarso la cartografia antica, Pisa,
ETS, 1991, e Introduzione storica sulle commende dell’Ordine di S.Stefano, in «Quaderni
Stefaniani»,
XVI (1997), pp. 117-129; Atti
del Convegno: Le commende dell’Ordine di S.Stefano (Pisa 10-11
maggio 1991), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997.
[xviii]
Statuti, cit., tit. XIII, cap. XIII, pp. 296-297.
[xix]
Ibidem, tit. XIII, cap. X, addizioni II, n. 42, p. 297.
[xx]
ASPi, S.Stefano, 268, ins. 266, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Giovanni Gastone Stefano Simi, 19 giugno
1742, e rescritto, 13 settembre 1742; ASPi, S.Stefano,
1189, c. 114r, apprensione dell’abito da parte del medesimo, 23
settembre 1742.
[xxi]
Si può rilevare dalle provanze che la madre, Maria Adelaide di
Antonio Simonelli, era nobile livornese, ma che, ciò nonostante,
venne offerto un aumento di 1000 scudi: ASPi, S.Stefano,
933, ins. 15, provanze di nobiltà di Raffaele Angiolo Bertini,
1754; ASPi, S.Stefano, 279,
ins. 407, informazione dei dodici cavalieri del Consiglio sulle
provanze del medesimo, 29 luglio 1757, e rescritto, 15 dicembre 1757;
ASPi, S.Stefano, 1189, c.
128r, apprensione dell’abito, 8 gennaio 1758.
[xxii]
Anche in questo caso la madre, Agnese di Pietro Vannuzzi, non era di
Pescia ma di Montepulciano: ASPi, S.Stefano,
281, ins. 199, informazione dei dodici cavalieri del Consiglio sulle
provanze di Vincenzo Serponti, 23 gennaio 1759, e rescritto, 10 maggio
1759; ASPi, S.Stefano, 1189, c. 129v, apprensione dell’abito, 18 maggio 1759.
[xxiii]
ASPi, S.Stefano, 282, ins. 310, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Adriano della Barba, 28 agosto 1759, e
rescritto, 17 gennaio 1760; ASPi, S.Stefano,
1189, c. 130v, apprensione dell’abito, 25 marzo 1760.
[xxiv]
ASPi, S.Stefano, 289, ins. 213, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Domenico Galeotti, 7 gennaio 1766, e
rescritto, 23 gennaio 1766; ASPi, S.Stefano,
1189, c. 134v, apprensione dell’abito, 26 febbraio 1766.
[xxv]
ASPi, S.Stefano, 293, ins. 237, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Lodovico Cecchi, 30 agosto 1768, e
rescritto, 22 settembre 1768; ASPi, S.Stefano,
1189, c. 140r, apprensione dell’abito, 14 marzo 1769.
[xxvi]
ASPi, S.Stefano, 296, ins. 95, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Vincenzo Puccinelli, 18 settembre 1770, e
rescritto, 25 ottobre 1770; ASPi, S.tefano.,
1189, c. 143r, apprensione dell’abito, 8 novembre 1770.
[xxvii]
ASPi, S.Stefano, 297, ins. 130, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Michelangelo Forti, 18 dicembre 1770, e
rescritto, 3 gennaio 1771; ASPi, S.Stefano,
1189, c. 143r, apprensione dell’abito, 15 gennaio 1771.
[xxviii]
ASPi, S.Stefano, 348, ins. 30, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sull’aumento del fondo della commenda da parte di
Michelangelo Forti, 27 gennaio 1795, e rescritto, 20 marzo 1795; ASPi,
S.Stefano, 1190, c. 11r, apprensione dell’abito, 29 giugno 1795.
[xxix]
ASPi, S.Stefano, 319, ins. 128, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Luigi Galeotti, 16 luglio 1782, e
rescritto, 14 agosto 1782; ASPi, S.Stefano,
1189, c. 167r, apprensione dell’abito, 24 settembre 1782.
[xxx]
Statuti, cit., tit. XIII, cap. XII, addizioni seconde, n. 42, p.
297.
[xxxi]
ASPi, S.Stefano, 266, ins. 220, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Giuseppe Galeotti, 23 settembre 1738, e
rescritto, 26 settembre 1738.
[xxxii]
ASPi, S.Stefano, 1189, c. 109r, apprensione dell’abito da parte di
Giuseppe Galeotti, 27 dicembre 1738.
[xxxiii]
ASPi, S.Stefano, 909, ins. 11, provanze di Giovanni Battista Oradini,
1745.
[xxxiv]
ASPi, S.Stefano, 425, cc. 199r-200v, deliberazione dei dodici cavalieri
del Consiglio sulle provanze di Giovanni Battista Oradini, 14 dicembre
1745.
[xxxv]
ASPi, S.Stefano, 1189, c. 117r, apprensione dell’abito da parte di
Annibale Vivaldo Bertini, 18 aprile 1747.
[xxxvi]
ASPi, S.Stefano, 271, ins. 66, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Annibale Vivaldo Bertini, 8 novembre 1746,
e rescritto, 6 aprile 1747.
[xxxvii]
ASPi, S.Stefano, 315, ins. 484, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Giovanni Gualberto Cecchi Toldi, 19
dicembre 1780, e rescritto, 4 gennaio 1781; ASPi, S.Stefano,
1189, c. 165r, apprensione dell’abito da parte del medesimo, 11
febbraio 1781.
[xxxviii]
ASPi, S.Stefano, 292, ins. 146, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Sebastiano Flori, 8 marzo 1768, e
rescritto, 24 aprile 1768.
[xxxix]
ASPi, S.Stefano, 1189, c. 138v, apprensione dell’abito da parte di
Sebastiano Flori, 24 aprile 1768.
[xl]
ASPi, S.Stefano, 1189, c. 144v, apprensione dell’abito da parte di
Orazio Nucci, 27 giugno 1771.
[xli]
ASPi, S.Stefano, 298, ins. 248, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Orazio Nucci, 14 maggio 1771, e rescritto,
29 maggio 1771.
[xlii]
ASPi, S.Stefano, 298, ins. 288, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Tiberio Forti, 25 giugno 1771, e
rescritto, 17 luglio 1771.
[xliii]
ASPi, S.Stefano, 1189, c. 144v, apprensione dell’abito da parte di
Tiberio Forti, 1°
agosto 1771.
[xliv]
ASPi, S.Stefano, 1189, c. 155r, apprensione dell’abito da parte di
Giuseppe Antonio Flori, 12 giugno 1776.
[xlv]
ASPi, S.Stefano, 306, ins. 46, informazione dei dodici cavalieri del
Consiglio sulle provanze di Giuseppe Antonio Flori, 7 maggio 1776, e
rescritto, 25 maggio 1776.
[xlvi]
ASPi, S.Stefano, 1022, ins. 14, provanze di nobiltà di Bartolomeo Nucci,
1796.
[xlvii]
ASPi, S.Stefano, 1190, c. 13v, apprensione dell’abito da parte di
Bartolomeo Nucci, 30 agosto 1796.
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