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questi sono i suggerimenti all'uso dell autocaravan proposti dall'anfia www.camper.anfia.it
SUGGERIMENTI AGLI UTENTI DI AUTOCARAVAN
Presentazione dell'iniziativa Questo fascicolo nasce allo scopo di fornire al proprietario di autocaravan alcuni utili suggerimenti che consentano un impiego del mezzo ottimale, che è tale se si esprime nella massima ricerca di libertà nel rispetto della libertà altrui. La struttura del fascicolo è un mix di norme comportamentali e norme giuridiche ma, soprattutto, di principi ispirati dal buon senso che, se applicati correttamente, permetteranno a ciascuno di godere pienamente dei molteplici piaceri che derivano da una vacanza in autocaravan. Dieci consigli per viaggiare in libertà
Per viaggiare in autocaravan bisogna rispettare le regole del Codice della
Strada. Per abitare in autocaravan bisogna rispettare anche quelle del vivere
civile. In ogni caso ricordiamoci che con il nostro veicolo siamo molto più
ingombranti di un'automobile ed abitiamo dove gli altri parcheggiano.
Autocaravan: la tua libertà nel rispetto della libertà degli altri
Raccolta norme sulla circolazione delle autocaravan 1.Il nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, detta una specifica disciplina in materia di "circolazione e sosta delle autocaravan". In particolare, l'art. 185 del Codice ha recepito, se pur non integralmente, la disciplina stabilita dalla abrogata legge 14 ottobre 1991, n. 336 (c.d. Legge Fausti), relativamente alla "circolazione e sosta delle autocaravan". Il citato art. 185 testualmente dispone: "I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) (autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli". 2.La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3.Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4.E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbli-che al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienicosanitario. 5.Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6.Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. 7.Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli; le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonchè i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8.Con Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. L'art. 7 del Codice, nel dettare la regolamentazione relativa ai centri abitati, tra l'altro, attribuisce ai comuni la competenza, mediante ordinanza del Sindaco, di vietare o limitare la sosta e la circolazione dei veicoli sussistendo determinate condizioni; in particolare, i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 4, i quali, tra l'altro, dispongono: - il Prefetto per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonchè per esigenze di carattere militare più, conformemente alle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. L'ente proprietario della strada può con l'ordinanza di cui all'articolo 5 comma 3: a.disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b.stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o perma- nente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c.riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d.vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli. L'art. 7 (lett. b), attribuisce ancora ai comuni la competenza di "limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale...". Ancora ai sensi dell'art. 7 del Codice (lett. h), i comuni istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.185. L'art. 378 del Regolamento stabilisce i requisiti degli impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli impianti interni delle autocaravan.
Principi normativi fondamentali Dalla disciplina illustrata nel capitolo precedente si possono trarre alcuni principi fondamentali: a.le autocaravan sono considerate come ogni altro autoveicolo ai fini della circolazione fuori e dentro i centri abitati; le eventuali infrazioni commesse nella circolazione sono punite con le medesime sanzioni stabilite per ogni altro autoveicolo; b.la circolazione può essere limitata nell'ambito dei centri abitati soltanto con ordinanza motivata dal Sindaco, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge; c.la sosta è consentita nei limiti fissati con riguardo ad ogni tipo di autoveicolo; nella ipotesi in cui sia prevista la sosta e il parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50%; d.l'art. 185, comma 6, commina una specifica sanzione nel caso di violazione delle disposizioni dettate per gli scarichi dei residui organici e delle acque chiare e luride. L'art. 203 del Codice ammette il ricorso al Prefetto avverso le sanzioni amministrative pecuniarie;la norma testualmente dispone: 1.Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notifica, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. 2.Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto entro 30 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonchè con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente. 3.Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese di procedimento. In ordine al ricorso il Prefetto si pronuncia ai sensi dell'art. 204, il quale recita: 1.Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. 2.L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al Prefetto e all'ufficio o comando accertatore. 3.L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese. Ai sensi del comma 1 dell'art. 205, "contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero" (L'Autorità competente è il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. La competenza è stata assegnata dall'art. 23 del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507)
Che fare in caso di contestazione di violazione delle norme del codice della strada A) In caso di contestazione personale 1.Di norma la violazione deve essere contestata personalmente al presunto trasgressore o alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Dell'avvenuta contestazione l'agente deve redigere verbale nel quale è opportuno fare inserire che il veicolo non è in collegamento stabile con il suolo e non produce scarichi od emissioni di sorta. E'opportuno far conseguentemente constare e verbalizzare che dalla sosta del veicolo non può derivare alcun inconveniente igienico-sanitario. 2.L'agente deve consegnare copia del verbale, il quale deve essere conservato. 3.L'interessato può: a.pagare la sanzione entro 60 giorni: in tal caso è tenuto a corrispondere la minor somma pari al minimo fissato dalle singole norme; b.non pagare la sanzione e presentare ricorso al Prefetto nelle forme e nei tempi indicati al punto C. N.B. - Qualora nel termine di 60 giorni non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa stabilita dalla legge. B) In caso di mancata contestazione personale 1.Conservare l'avviso di commessa infrazione ed attendere la notificazione del verbale di accertamento di violazione; se la notificazione non perviene entro 150 giorni dalla redazione del verbale (o successivamente entro 150 giorni da quando poteva essere identificato il trasgressore), l'obbligazione di pagare la somma richiesta si estingue. 2.Se la notificazione perviene nel termine di 150 giorni dalla redazione del verbale (o successivamente entro 150 giorni da quando poteva essere identificato il trasgressore), l'interessato può: a) pagare la sanzione entro 60 giorni: in tal caso è tenuto a corrispondere la minor somma pari al minimo fissato dalle singole norme; b) non pagare la sanzione e presentare ricorso al Prefetto nelle forme e nei tempi indicati al punto N.B. - Qualora nel termine di 60 giorni non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa stabilita dalla legge. C) Ricorso al Prefetto Il ricorso deve essere proposto al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il ricorso deve essere presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore oppure può essere inviato agli stessi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Prefetto, esaminati gli atti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, può: a.archiviare gli atti mediante ordinanza, che sarà comunicata all'interessato; b.ingiungere mediante ordinanza il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese. L'ordinanza-ingiunzione è notificata all'interessato il quale può: a.entro 30 giorni provvedere al pagamento; b.entro 30 giorni proporre opposizione innanzi il Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, chiedendo la sospensione dell'ordinanza. D) Ricorso al Giudice di Pace Il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace insieme all'ordinanza, entro 30 giorni dalla notificazione della stessa (60 giorni, ove l'interessato risieda all'estero), pena l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente. Nel ricorso devono essere indicati: a.la residenza o l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il Giudice adito, presso i quali la Cancelleria provvederà ad eseguire le notificazioni; b.gli estremi del provvedimento impugnato; c.l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, poste a fondamento dell'opposizione; d.l'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza. Dopo il deposito del ricorso, il Giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto, notificato all'interessato a cura della Cancelleria. Il ricorrente deve prendere parte all'udienza; in sua assenza, il Giudice convalida l'ordinanza di pagamento e pone a suo carico le spese del giudizio. Ove occorra, il Giudice dispone anche d'ufficio, i mezzi di prova ritenuti necessari. Al termine dell'istruttoria, il Giudice, se necessario, concede un termine alle parti per depositare note difensive. In seguito, pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo. La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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