|
|
i consigli anfia per i camperisti CONDOMINIO e Autocaravan
AREE CONDOMINIALI E PARCHEGGIO AUTOCARAVAN
LA PREMESSA Il fatto che alcuni condomini non amino le autocaravan ed intervengano contro la relativa sosta ci porta, non con intenti dottrinali ma "cum grano salis", ad analizzare il tema con il fine di evitare assurdi contenziosi. Il punto di partenza è ovviamente l'autocaravan (definita comunemente camper) che, purtroppo, viene ancora vista come un segno di ostentazione di ricchezza e libertà, suscitando nei vicini assurde invidie, voglie di vendetta e di rivalsa.
LA COMPLICAZIONE A complicare quando detto in premessa, contribuiscono coloro che parcheggiano l'autocaravan bloccando passi carrabili e finestre nonché rendono "a rischio di ladro" i balconi. Per quanto riguarda le finestre in particolare, occorre ricordare che, anche se "quella finestra" di solito non viene aperta, il proprietario ha tutto il diritto di non vederla ostruita.
IL DIRITTO E' pacifico che, se il camperista non ha il diritto di ostruire strade, portoni, finestre, nessuno può impedirgli di sostare e/o parcheggiare l'autocaravan allorquando tale azione è ammessa per altri veicoli e/o per altri autoveicoli.
I REGOLAMENTI CONDOMINIALI Purtroppo, in molti casi, non esiste un vero e proprio Regolamento che disciplina l'uso di un'area condominiale soggetta alla circolazione stradale e, quando esiste, sempre nella maggior parte dei casi venuti a nostra conoscenza, il Regolamento è redatto in modo errato e/o improprio. Vi sono Regolamenti che parlano di veicoli (nei quali rientrano anche i motocicli) e, poi, disciplinano in modo diverso veicoli ed autoveicoli. In molti casi abbiamo rilevato come alcuni Regolamenti, in assenza di una relazione tecnica, pongono indebite limitazioni per peso e/o ingombri, attivando assurde discriminazioni. E’ importante ricordare di leggere bene il regolamento condominiale e vedere se è stato adottato prima del 1992 (anno di adozione del nuovo Codice della Strada) oppure successivamente.
PROMEMORIA PER REGOLAMENTARE ED OTTIMIZZARE LE AREE PARCHEGGIO CONDOMINIALI Autovettura, autoveicolo definito alla lettera A dell'art. 54 del Codice della Strada Autocaravan, autoveicolo definito alla lettera M dell'art. 54 del Codice della Strada
Il Ministero Lavori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 5 marzo 1997) ha ribadito che per "strada" s’intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali mentre il termine "circolazione" è esteso alle aree aperte alla circolazione in quanto non è la proprietà l’elemento caratterizzante.
La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm. formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine e la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato l'autoveicolo. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è consigliata in modo particolare ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli), a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacenti agli stalli) e quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacenti agli stalli).
Per ottimizzare il numero degli stalli di sosta, con reciproca soddisfazione dei condomini, è opportuno allestire stalli di sosta per autoveicoli di dimensioni diverse, a partire dalla dimensione minima di 230x450 cm., come ricordato alle fig. II.444 e II.444a del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada.
E' reciproca soddisfazione per i condomini ubicare le autocaravan e/o le autovetture di similari dimensioni in stalli che, nonostante le loro maggiori dimensioni, non inficiano il numero degli stalli di sosta dell’area parcheggio.
E' reciproca soddisfazione per i condomini, nonchè rispetto delle normative, verificare se nel condominio esistono persone disabili. Nel caso positivo, devono essere allestiti specifici stalli di sosta di larghezza non inferiore a 320 cm, ubicandoli in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso.
Nel caso nell'area di parcheggio condominiale vi fosse l'opportunità di assegnare più stalli di sosta ad ogni nucleo familiare, è consigliabile, per reciproca soddisfazione dei condomini, che detti stalli di sosta siano contigui e la delimitazione sia effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce formanti un solo rettangolo entro il quale il condomino possa parcheggiare più veicoli (biciclette, motocicli, rimorchi, autovetture, autocaravan) oppure un solo autoveicolo di maggiori dimensioni rispetto ad uno stallo di sosta di dimensioni minime. Si tratta di attivare un reciproco vantaggio, tenendo presente che detti veicoli e/o rimorchi devono parcheggiare nel rispetto del Codice della Strada e non trasformare il rettangolo di parcheggio in un deposito, occupando lo spazio esterno ai veicolo con suppellettili, teloni, ecc....
PROMEMORIA PER EVITARE ASSURDI ED ONEROSI CONTENZIOSI Allorquando: · tra gli usi di un’area condominiale vi è quello di consentire ai condomini la circolazione stradale (per circolazione stradale s'intende, ai sensi dell'art. 3, punto 9, del Codice della Strada, il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali) e si è sempre parcheggiato; · gli stalli di sosta per gli autoveicoli consentano il parcheggiare degli autoveicoli senza ostruire strade, portoni, finestre e/o impedire agli altri condomini di fare altrettanto; · l’utilizzo dell'autocaravan nell'area di parcheggio si svolge nel rispetto dell'art. 185 del Codice della Strada, cioè senza occupazione dello spazio esterno al veicolo; · il Regolamento approvato non evidenzi situazioni tecniche particolari riguardo a problematiche inerenti il peso e/o l'ingombro degli autoveicoli, come previsto nel Codice della Strada; NE CONSEGUE che si dovrà continuare a poter parcheggiare l'autocaravan a meno che non si voglia attivare, a posteriori, una illegittima discriminazione per il tipo di acquisto di autoveicolo effettuato da una famiglia.
IL CONSIGLIO Per concludere, essendo la giurisprudenza chiara e continua nel condannare una innovazione non consentita, è interesse dell'amministratore del condominio informare gli assegnatari di quanto previsto dalle leggi in merito di circolazione e sosta dei veicoli, evitando l'esperimento di vie legali che si risolverebbero solo in oneri e onorari a carico di quei condomini che hanno attivato/determinato la discriminazione.
LA GIURISPRUDENZA Esistendo situazioni diverse da condominio a condominio, vale per tutte ricordare l'ultima sentenza del Giudice di Pace di Foligno (6 marzo 1997, n. 15 - Civile ed altro c. Condominio in Via Sicilia n. 23 in Foligno) che, interpretando l’art. 1117 cod. civ. a proposito di autorimesse, parcheggi, posti auto, decide: "è illegittimo il divieto rivolto ai condomini proprietari di autocaravan di parcheggiare tali mezzi nelle aree adibite a parcheggio autoveicoli, sempre che i proprietari suddetti non utilizzino il parcheggio condominiale come area per campeggio".
SUGGERIMENTO OPERATIVO Scrivere una lettera all'Amministratore del Condominio, ricordando i suddetti punti, in modo da evidenziare che ogni decisione che determini un impedimento e/o una limitazione al parcheggiare delle autocaravan comporterà l'esperimento di vie legali che si risolverebbero solo in oneri e onorari a carico di quei condomini che hanno attivato/determinato la discriminazione.
I RISULTATI In tutti i casi che abbiamo affrontato, quanto sopra detto, visto i condomini fare marcia indietro. Esiste sempre la possibilità che i condomini procedano a votare delle discriminazioni e sia necessario esperire le vie legali ma, in tal caso, sarebbe interessante verificare se a determinare tale assurda scelta vi fosse la presenza di un condomino "avvocato" che avesse un doppio interesse: quello di escludere il suo veicolo e quello di acquisire un incarico che gli verrebbe pagato anche in caso di soccombenza.
FAC SIMILE UTILE
Preg. Amministratore Condominio ..........................................................
.. l.. sottoscritt .... ........................................ residente in .................................................. in qualità di ......................... (proprietario, affittuario, ...) invia la presente al fine di risolvere quello che si sta trasformando in un antipatico problema e che è determinato da una nostra scelta di acquisto relativa ad un autoveicolo. Il fatto che alcuni condomini non amino le autocaravan ed intervengano contro la relativa sosta ci porta, non con intenti dottrinali ma "cum grano salis", ad analizzare il tema con il fine di evitare assurdi contenziosi. Il punto di partenza è ovviamente l'autocaravan (definita comunemente camper) che, purtroppo, viene ancora vista come un segno di ostentazione di ricchezza e libertà, suscitando nei vicini assurde invidie, voglie di vendetta e di rivalsa. A complicare quando detto in premessa, contribuiscono coloro che parcheggiano l'autocaravan bloccando passi carrabili e finestre nonché rendono "a rischio di ladro" i balconi. Per quanto riguarda le finestre in particolare, occorre ricordare che, anche se "quella finestra" di solito non viene aperta, il proprietario ha tutto il diritto di non vederla ostruita. E' pacifico che, se il camperista non ha il diritto di ostruire strade, portoni, finestre, nessuno può impedirgli di sostare e/o parcheggiare l'autocaravan allorquando tale azione è ammessa per altri veicoli e/o per altri autoveicoli.
Per quanto sopra, vale ricordare, quale utile PROMEMORIA PER REGOLAMENTARE ED OTTIMIZZARE LE AREE PARCHEGGIO CONDOMINIALI: 1. Autovettura, autoveicolo definito alla lettera A dell'art. 54 del Codice della Strada Autocaravan, autoveicolo definito alla lettera M dell'art. 54 del Codice della Strada. 2. Il Ministero Lavori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 5 marzo 1997) ha ribadito che per "strada" s’intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali mentre il termine "circolazione" è esteso alle aree aperte alla circolazione in quanto non è la proprietà l’elemento caratterizzante. 3. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm. formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine e la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato l'autoveicolo. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è consigliata in modo particolare ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli), a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacenti agli stalli) e quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacenti agli stalli). 4. Per ottimizzare il numero degli stalli di sosta, con reciproca soddisfazione dei condomini, è opportuno allestire stalli di sosta per autoveicoli di dimensioni diverse, a partire dalla dimensione minima di 230x450 cm., come ricordato alle fig. II.444 e II.444a del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada. 5. E' reciproca soddisfazione per i condomini ubicare le autocaravan e/o le autovetture di similari dimensioni in stalli che, nonostante le loro maggiori dimensioni, non inficiano il numero degli stalli di sosta dell’area parcheggio. 6. E' reciproca soddisfazione per i condomini, nonchè rispetto delle normative, verificare se nel condominio esistono persone disabili. Nel caso positivo, devono essere allestiti specifici stalli di sosta di larghezza non inferiore a 320 cm, ubicandoli in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso. 7. Nel caso nell'area di parcheggio condominiale vi fosse l'opportunità di assegnare più stalli di sosta ad ogni nucleo familiare, è consigliabile, per reciproca soddisfazione dei condomini, che detti stalli di sosta siano contigui e la delimitazione sia effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce formanti un solo rettangolo entro il quale il condomino possa parcheggiare più veicoli (biciclette, motocicli, rimorchi, autovetture, autocaravan) oppure un solo autoveicolo di maggiori dimensioni rispetto ad uno stallo di sosta di dimensioni minime. Si tratta di attivare un reciproco vantaggio, tenendo presente che detti veicoli e/o rimorchi devono parcheggiare nel rispetto del Codice della Strada e non trasformare il rettangolo di parcheggio in un deposito, occupando lo spazio esterno ai veicolo con suppellettili, teloni, ecc.... Per quanto sopra, vale altresì ricordare, quale utile
PROMEMORIA PER EVITARE ASSURDI ED ONEROSI CONTENZIOSI, che allorquando: a) tra gli usi di un’area condominiale vi è quello di consentire ai condomini la circolazione stradale (per circolazione stradale s'intende, ai sensi dell'art. 3, punto 9, del Codice della Strada, il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali) e si è sempre parcheggiato; b) gli stalli di sosta per gli autoveicoli consentano il parcheggiare degli autoveicoli senza ostruire strade, portoni, finestre e/o impedire agli altri condomini di fare altrettanto; c) l’utilizzo dell'autocaravan nell'area di parcheggio si svolge nel rispetto dell'art. 185 del Codice della Strada, cioè senza occupazione dello spazio esterno al veicolo; d) il Regolamento approvato non evidenzi situazioni tecniche particolari riguardo a problematiche inerenti il peso e/o l'ingombro degli autoveicoli, come previsto nel Codice della Strada; NE CONSEGUE che si dovrà continuare a poter parcheggiare l'autocaravan a meno che non si voglia attivare, a posteriori, una illegittima discriminazione per il tipo di acquisto di autoveicolo effettuato da una famiglia.
PER CONCLUDERE, essendo la giurisprudenza chiara e continua nel condannare una innovazione non consentita, è interesse dell'amministratore del condominio informare gli assegnatari di quanto previsto dalle leggi in merito di circolazione e sosta dei veicoli, evitando l'esperimento di vie legali che si risolverebbero solo in oneri e onorari a carico di quei condomini che hanno attivato/determinato la discriminazione. Esistendo situazioni diverse da condominio a condominio, vale per tutte ricordare l'ultima sentenza del Giudice di Pace di Foligno (6 marzo 1997, n. 15 - Civile ed altro c. Condominio in Via Sicilia n. 23 in Foligno) che, interpretando l’art. 1117 cod. civ. a proposito di autorimesse, parcheggi, posti auto, decide: "è illegittimo il divieto rivolto ai condomini proprietari di autocaravan di parcheggiare tali mezzi nelle aree adibite a parcheggio autoveicoli, sempre che i proprietari suddetti non utilizzino il parcheggio condominiale come area per campeggio". Per quanto sopra, confidiamo che la S.V. si attivi per informare i condomini che ogni decisione tesa a determinare un impedimento e/o una limitazione al parcheggiare delle autocaravan comporterà da parte nostra l'esperimento di vie legali, con la richiesta di risarcimento per i relativi oneri e onorari che dovremo sostenere.
In attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.
firma ........................................................
indirizzo ..................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raccomandata A/R RICHIESTA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA Odg.: Annullamento Deliberazione del 15 ottobre 1999.
Preg. Amministratore Condominio .......................................................... .. l.. sottoscritt .... ........................................ residente in .................................................. in qualità di ......................... (proprietario, affittuario, ...) invia la presente chiedendo l'urgente convocazione di una Assemblea Straordinaria al fine di risolvere quello che si trasformerebbe in un micidiale contenzioso e che vedrebbe assurdi oneri a carico dei condomini. Purtroppo, nell'assemblea condominiale del 15 u.s., in assenza del numero legale nonchè in presenza di convocazione illegittima, è stato deliberato di escludere dalla sosta e parcheggio interni le autocaravan. Il fatto che alcuni condomini non amino le autocaravan ed intervengano contro la relativa sosta ci porta, non con intenti dottrinali ma "cum grano salis", ad analizzare il tema con il fine di evitare assurdi contenziosi. Il punto di partenza è ovviamente l'autocaravan (definita comunemente camper) che, purtroppo, viene ancora vista come un segno di ostentazione di ricchezza e libertà, suscitando nei vicini assurde invidie, voglie di vendetta e di rivalsa. A complicare quando detto in premessa, contribuiscono coloro che parcheggiano l'autocaravan bloccando passi carrabili e finestre nonché rendono "a rischio di ladro" i balconi. Per quanto riguarda le finestre in particolare, occorre ricordare che, anche se "quella finestra" di solito non viene aperta, il proprietario ha tutto il diritto di non vederla ostruita. E' pacifico che, se il camperista non ha il diritto di ostruire strade, portoni, finestre, nessuno può impedirgli di sostare e/o parcheggiare l'autocaravan allorquando tale azione è ammessa per altri veicoli e/o per altri autoveicoli. Per quanto sopra, vale ricordare, quale utile PROMEMORIA PER REGOLAMENTARE ED OTTIMIZZARE LE AREE PARCHEGGIO CONDOMINIALI: Autovettura, autoveicolo definito alla lettera L dell'art. 54 del Codice della Strada Autocaravan, autoveicolo definito alla lettera M dell'art. 54 del Codice della Strada Ambedue sono autoveicoli inseriti nella stessa categoria M1, Codice della Strada art. 47, comma 2, lettera b. Il Ministero Lavori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 5 marzo 1997) ha ribadito che per "strada" s’intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali mentre il termine "circolazione" è esteso alle aree aperte alla circolazione in quanto non è la proprietà l’elemento caratterizzante. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm. formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine e la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato l'autoveicolo. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è consigliata in modo particolare ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli), a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacenti agli stalli) e quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacenti agli stalli). Per ottimizzare il numero degli stalli di sosta, con reciproca soddisfazione dei condomini, è opportuno allestire stalli di sosta per autoveicoli di dimensioni diverse, a partire dalla dimensione minima di 230x450 cm., come ricordato alle fig. II.444 e II.444a del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada. E' reciproca soddisfazione per i condomini ubicare le autocaravan e/o le autovetture di similari dimensioni in stalli che, nonostante le loro maggiori dimensioni, non inficiano il numero degli stalli di sosta dell’area parcheggio. E' reciproca soddisfazione per i condomini, nonchè rispetto delle normative, verificare se nel condominio esistono persone disabili. Nel caso positivo, devono essere allestiti specifici stalli di sosta di larghezza non inferiore a 320 cm, ubicandoli in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso. Nel caso nell'area di parcheggio condominiale vi fosse l'opportunità di assegnare più stalli di sosta ad ogni nucleo familiare, è consigliabile, per reciproca soddisfazione dei condomini, che detti stalli di sosta siano contigui e la delimitazione sia effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce formanti un solo rettangolo entro il quale il condomino possa parcheggiare più veicoli (biciclette, motocicli, rimorchi, autovetture, autocaravan) oppure un solo autoveicolo di maggiori dimensioni rispetto ad uno stallo di sosta di dimensioni minime. Si tratta di attivare un reciproco vantaggio, tenendo presente che detti veicoli e/o rimorchi devono parcheggiare nel rispetto del Codice della Strada e non trasformare il rettangolo di parcheggio in un deposito, occupando lo spazio esterno al veicolo con suppellettili, teloni, ecc.... Per quanto sopra, vale altresì ricordare, quale utile PROMEMORIA PER EVITARE ASSURDI ED ONEROSI CONTENZIOSI, che allorquando: a) tra gli usi di un’area condominiale vi è quello di consentire ai condomini la circolazione stradale (per circolazione stradale s'intende, ai sensi dell'art. 3, punto 9, del Codice della Strada, il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali) e si è sempre parcheggiato; b) gli stalli di sosta per gli autoveicoli consentano il parcheggiare degli autoveicoli senza ostruire strade, portoni, finestre e/o impedire agli altri condomini di fare altrettanto; c) l’utilizzo dell'autocaravan nell'area di parcheggio si svolge nel rispetto dell'art. 185 del Codice della Strada, cioè senza occupazione dello spazio esterno al veicolo; d) il Regolamento approvato non evidenzi situazioni tecniche particolari riguardo a problematiche inerenti il peso e/o l'ingombro degli autoveicoli, come previsto nel Codice della Strada; NE CONSEGUE che si dovrà continuare a poter parcheggiare l'autocaravan a meno che non si voglia attivare, a posteriori, una illegittima discriminazione per il tipo di acquisto di autoveicolo effettuato da una famiglia. PER CONCLUDERE, essendo la giurisprudenza chiara e continua nel condannare una innovazione non consentita, è interesse dell'amministratore del condominio informare gli assegnatari di quanto previsto dalle leggi in merito di circolazione e sosta dei veicoli, evitando l'esperimento di vie legali che si risolverebbero solo in oneri e onorari a carico di quei condomini che hanno attivato/determinato la discriminazione. Esistendo situazioni diverse da condominio a condominio, vale per tutte ricordare l'ultima sentenza del Giudice di Pace di Foligno (6 marzo 1997, n. 15 - Civile ed altro c. Condominio in Via Sicilia n. 23 in Foligno) che, interpretando l’art. 1117 cod. civ. a proposito di autorimesse, parcheggi, posti auto, decide: "è illegittimo il divieto rivolto ai condomini proprietari di autocaravan di parcheggiare tali mezzi nelle aree adibite a parcheggio autoveicoli, sempre che i proprietari suddetti non utilizzino il parcheggio condominiale come area per campeggio". Per quanto sopra, confidiamo che la S.V. si attivi immediatamente organizzare l'assamblea straordinaria richiesta perchè ogni decisione tesa a determinare un impedimento e/o una limitazione al parcheggiare delle autocaravan comporterà da parte nostra l'esperimento di vie legali, con la richiesta di risarcimento per i relativi oneri e onorari che dovremo sostenere, direttamente e/o in solido a tutti i condomini. In attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti. firma ........................................................ indirizzo ..................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LETTERA CHE OGNI CONDOMINO HA INTERESSE A SOTTOSCRIVERE E DA INVIARE PER RACCOMANDATA A/R ALL'AMMINISTRATORE
.. l.. sottoscritt .... ........................................ residente in .................................................. in qualità di ......................... (proprietario, affittuario, ...) chiede che venga immediatamente convocata una Assemblea Straordinaria al fine di risolvere quello che si trasformerebbe in un micidiale contenzioso e che vedrebbe assurdi oneri a carico dei condomini ed avente il seguente Odg.: Annullamento Deliberazione del 15 ottobre 1999. In fede, ...................................... data .............................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISABILI - LA SENTENZA
Tribunale Torino
Sentenza N 001089 Fasc. N. 1826/00 Cron. N.1432/A Rep. N. 832/A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torino - Sezione II Stralcio - In persona del Giudice Onorario Aggregato dott. Roberto BARONE in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile R.G. 1826/00, promosso da:
CONDOMINIO di STRADA DEL DROSSO N. 128/3 in TORINO, in persona del suo amministratore Studio Cervelli s.a.s. rappresentata dal Socio accomandatario e legale rappresentante rag. Francesco CERVELLI, rappresentato e difeso dall’Avv. Lamberto LAMBERTI presso il cui studio ha eletto domicilio in Torino, via Calmieri n. 49, per delega in data 4 dicembre 1999 a margine dell’atto di citazione in riassunzione; ATTORE
Contro PARRINO Donato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierfranco MASSIA e Mario OSTORERO,presso il cui studio ha eletto domicilio in Torino, Corso Montevecchio n. 66, per delega in data 5 aprile 2000, a margine della comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO e contro SCHIAVON Nadia, CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: rimozione veicolo da cortile condominiale. CONCLUSIONI DELL’ATTORE “Respinta ogni diversa e avversa istanza, eccezione e deduzione, Dichiarare che i convenuti Parrino Donato a Schiavon Nadia hanno il diritto di far stazionare in camper o qualsiasi altro veicolo di loro proprietà nel cortile condominiale; Conseguentemente condannarli a rimuovere detto camper e a non più parcheggiarlo. Col favore delle spese ed onorari di giudizio.”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Torino adito, contrariis rejectis: in via istruttoria: previa eventuale ammissione di C.T.U. medica, allo scopo di accertare le reali condizioni del minore, William Parrino, ammettersi le prove per interrogatorio e testi sugli infratenorizzati capitoli di prova, nel merito: rigettare la domanda ex adverso azionata, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui alla premessa, in via riconvenzionale: dichiarare nullo il Regolamento di condominio nella parte in cui si vieta il parcheggio delle autovetture nel cortile condominiale, in quanto non prevede deroghe per i oggetti disabili portatori di handicap, per i motivi di cui alla premessa Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato ai signori Parrino Donato e Schiavon Nadia in data 11 febbraio 2000, il Condomino di Strada del Drosso n. 128/3 (d’ora in avanti per brevità Condominio) li evocava in giudizio davanti a questo Tribunale. Il Condominio esponeva di avere convenuto in giudizio davanti al Pretore di Torino il signor Parrino con citazione 24 novembre 1994 per ivi sentirlo condannare a rimuovere dal cortile condominiale il camper di sua proprietà che vi stazionava permanentemente, in quanto il regolamento prevedeva la sola sosta per carico e scarico merci. Il Parrino, costituitosi, riconosceva il fatto, ma invocava una sorta di stato di necessità in quanto il camper era utilizzato per il trasporto in ospedale del figlio, affetto da una gravissima patologia ed invalido al 100% e deposito di medicinali salvavita. Con sentenza 18 aprile – 2 maggio 1996 il Pretore accoglieva la domanda, dichiarando che il Parrino non aveva diritto a far stazionare il camper nel cortile e condannandolo a rimuoverlo; il Pretore compensava integralmente le spese di giudizio. Il Condominio appellava la sentenza sul capo relativo alle spese ed il Tribunale di Torino, investito dell’ appello, sulla considerazione che comproprietaria dell’immobile in condominio e del camper era pure la moglie del Parrino, signora Schiavon Nadia, dichiara la nullità della sentenza per difetto di contradditorio e la rimetteva al Pretore. Il Condominio attore, quindi, riassumeva la causa davanti al Pretore assumendo le conclusioni sopra trascritte. Soppresso nel frattempo l’ufficio del Pretore la causa era assegnata al G.I. che, trattandosi di causa di vecchio rito, la rimetteva al Presidente del Tribunale; quest’ultimo a sua volta, la rimetteva al Presidente di questa Sezione Stralcio che la assumeva a questo Goa. Si era intanto costituito, con compara di costituzione risposta depositata in Cancelleria il 6 aprile 2000 il convenuto Parrino respingeva tutte le istanze del Condominio attore e, con domanda riconvenzionale, chiedeva la modifica del regolamento di condominio nella parte in cui stabiliva il divieto di parcheggio senza prevedere alcuna deroga per i soggetti portatori di handicap. Articolava poi corposa difesa mettendo in rilievo lo stato di necessità conseguente alla salute del disabile, la necessità della miglior tutela della salute, la pericolosità della Strada del Drosso per gli incidenti ivi occorsi, la legislazione in materia di eliminazione di barriere architettoniche, la considerazione del camper come struttura mobile necessaria alla cura del malato ed ausilio protesico, sulla prevenzione di furti ed atti vandalici sui veicoli dei disabili e sull’evoluzione della solidarietà sociale verso i disabili, deduceva in fine numerosi capitoli di prova. Alla prima udienza davanti a questo GOA, il 25 luglio 2000, veniva dichiarata la contumacia della moglie del Parrino, signora Schiavon Nadia. Il GOA ammetteva capo di prova dedotto dall’attore. Alla successiva udienza del 19 ottobre 2000 compariva la parte contumace che si dichiarava disponibile a rendere l’interrogatorio sul capo di prova dedotto dall’attore. Il GOA, stante la delicatezza della causa e per consentire alle parti una compiuta riflessione sui fatti, disponeva tentativo di conciliazione ex art. 185, II comma c.p.c. . Ad udienza 23 gennaio 2001 le parti comparivano personalmente, ma confermavano le rispettive posizioni azionate in giudizio; il GOA ammetteva le prove richieste dal convenuto. Ad udienza 8 maggio 2001, veniva escluso un teste e rinunziatosi concordemente dalle parti all’ esclusione di altri, il GOA fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 24 luglio 2001. Precisate a tale udienza le conclusioni sopra trascritte il GOA tratteneva la causa a decisione assegnando alle parti termini all’8 novembre 2001 ed al 28 novembre 2001 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Venivano depositate le comparse conclusionali e la causa può essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, ricco di spunti umani così come pacifico nei fatti materiali rappresentati, propone, con significativa e paradigmatica chiarezza, il rapporto tra diritto e valori. Il giudicante deve in primo luogo sottolineare che non ritiene di dare conto, ai fini del decidere, al cospicuo materiale prodotto dal convenuto ed espressione di grande solidarietà umana e sensibile apprezzamento al caso umano diventato processo. Deve cioè sforzarsi, come suo dovere, di tenere ben saldo il ragionamento sul piano del diritto e non su quello dell’emotività e/o della suggestione. Tuttavia il caso in giudizio pone un grossi problema e l’interrogativo del giudicante, retorico forse nella formulazione, ma di concreta attualità è il seguente: un valore deve e può tradursi in regola giuridica e, se sì, attraverso quali meccanismi? E’, questa, una prospettiva del tutto diversa da quella riguardata dal Pretore di Torino nella sentenza poi annullata dal Tribunale per difetto di contradditorio. Le conclusioni cui perviene questo GOA che, come si vedrà, sono del tutto autentiche a quelle del primo Giudice, sono appunto fondate e motivate da premesse diverse che si ritengono comunque di maggior peso rispetto a quelle. E valga il vero. La gravissima malattia del figlio dei convenuto, la sua necessità di cure, il bisogno di avere un camper attrezzato che funziona da vera e propria ambulanza e che, tra l’altro, costituisce per il malato “ambiente familiare”, la considerazione ovvia che un camper proprio vicinissimo a casa è più utile che non ad una certa distanza, sono elementi fattuali e pacifici. La loro incontestabilità esime il GOA dal loro esame, se non per confutare la tesi del Condominio attore circa la non necessità all’inabile del parcheggio del veicolo nel cortile condominiale. Infatti tali elementi, in una considerazione asettica e di mero rapporto di causalità, non sono essenziali o indispensabili per la cura del malato: se rubano il camper si può chiamare un’ambulanza, se il camper è parcheggiato lontano lo si va a prendere e, anche se arriva qualche minuto dopo il malato non muore, in buona sostanza, qualche disagio (o molti disagi) fanno parte della vita quotidiana di tutti, sani o malati. Quindi un divieto pattuito o accettato come quello del regolamento di condominio che regola l’uso del cortile condominiale (capitolo III lettera g) vale per tutti, non sussistendo uno stato di necessità per il malato. Questa notazione corrisponde a ciò che è stato per molti anni, nel passato, il comune sentire di molti: la simpatia verso l’inabile appariva essere espressione di conformismo di facciata, pronto a cedere all’egoismo individuale ogni volta che si trattava di dare all’inabile qualcosa o in termini di diritti o di considerazione sociale o di “normalità di relazioni”.
Fortunatamente per la nostra società, la Costituzione ha fatto un notevole passo avanti in materia: gli artt. 2, 3 e 32 costituiscono un quadro di riferimento pacifico e certo dei diritti e dei doveri di tutti in punto solidarietà sociale, definita “dovere inderogabile”. Ciò significa che l’inabile non solo ha gli stessi diritti degli altri cittadini, ma deve essere posto in grado di avere una vita di relazione il più possibile pari agli altri, con sacrificio di costoro (per “dovere inderogabile”). Pertanto il diritto, inteso come regola cogente di relazione sociale, si sforza di colmare, per quanto possibile, ciò che l’inabile ha in meno per fatto di natura, di caso, di accidente. E così la “solidarietà” diventa da “valore”, di sola valenza etica, “principio di diritto”, a cogenza giuridica.
Non solo: il giudicante ritiene che la sua interpretazione sia conforme a quella della Corte Costituzionale. Nella recente sentenza N. 167 del 10 maggio 1999 la Corte, dal microsistema di norme relative ai disabili (leggi 9 gennaio 1989, N. 13 e 5 febbraio 1992, N.104) rileva come la legislazione “non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha assegnato, come la dottrina non ha mancato di sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall’intera collettività”. Se così è, il “dovere inderogabile di solidarietà sociale” può essere considerato in un duplice aspetto: il primo, come norma imperativa, il secondo come espressione di “buon costume”; qualsiasi norma che attenta a tale principio può essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
Il regolamento di condominio, per altro, non è una norma positiva, ma espressione della libertà delle parti e, quindi, autonormazione. Non esiste un meccanismo per un giudizio di sua costituzionalità, ma gli stessi principi generali e le norme del codice civile consentono di valutarne la giuridicità o la antigiuridicità. In quest’approccio interpretativo le due norme di riferimento sono l’art. 1322, II comma C.C., che regola la privata autonomia (e libertà di automazione) valorizzando interessi meritevoli di tutela e l’art. 1418 C.C. che fulmina di nullità la causa illecita, a sua volta così definita dall’art. 1343 C.C., quando contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Ritiene il giudicante che la norma del regolamento di condominio in discorso non sia soltanto non meritevole di tutela, ma nulla in quanto la sua causa è illecita per contrarietà al buon costume ed anche, ove ritenuta immediatamente precettiva la norma costituzionale di cuiall’art. 2 Cost., per contrarietà a norma imperativa. Ovviamente la nullità è parziale e cioè colpisce non il divieto di parcheggio nel cortile condominiale, ma solo quello a carico del veicolo dell’inabile. Ritiene in conclusione il GOA che l’assolutezza del divieto in oggetto (così come in genere di ogni divieto) sia nulla per la parte che limita o menoma o rende più difficile la vita di relazione dell’inabile. Infatti il microsistema della legislazione in materia di eliminazione di barriere architettoniche e di assistenza ed integrazione degli inabili, induce a valorizzare un canone interpretativo che appare congruo e ragionevole e cioè la considerazione che l’inabile deve comunque essere aiutato a colmare l’handicap. Il canone non è di favore, né di privilegio per l’inabile in quanto come si è sopra visto, l’ordinamento mira, con il dovere di solidarietà, a dare all’inabile ciò che ha in meno rispetto agli altri cittadini, non qualcosa in più degli altri. Così come nessuno può dolersi che sulle pubbliche vie appositi spazi siano riservati alla sosta dei veicoli di inabili, allo stesso modo, quando, come nel caso del presente giudizio, sia utile per assicurare all’inabile migliore cura e sollecito trasporto, i condomini non possono dolersi che nei confronti dell’inabile non valga il divieto condominiale. Il giudicante non ignora che un tale principio, in materia di regolamento di condominio, possa avere qualche difficoltà applicativa, ma tale inconveniente è del tutto marginale rispetto all’interesse dell’inabile. Dall’altra parte l’accertamento della situazione di inabilità è piuttosto facile e, per contro, difficilmente si tende a “simulare” una inabilità. In conclusione la domanda dell’attore va respinta in quanto la sosta nel cortile condominiale del camper adibito al servizio del figlio dei convenuti, inabile, non può essere vietata dal regolamento di condominio. La norma del regolamento di condominio che pone il divieto va dichiarata nulla per l’assolutezza del divieto medesimo, che vale per tutti, ad eccezione che per i portatori di handicap che necessitino o per i quali sia utile, disporre di un veicolo della massima sicurezza e vicinanza possibile all’abitazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Condominio attore e vengono in € 113,62 per anticipazioni ed € 2.065,83 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
P.Q.M. IL TRIBUNALE DI TORINO Sezione II Stralcio In persona del Giudice Onorario Aggregato dottor Roberto BARONE in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, nel procedimento civili R,G, 1826/20, promosso da: CONDOMINIO di STRADA DEL DROSSO N. 128/3 in TORINO, in persona del suo amministratore Studio Cervelli s.a.s. rappresentata dal socio accomandatario e legale rappresentante rag. Francesco CERVELLI, attore, contro PARRINO Donato, convenuto e contro SCHIAVON Nadia, convenuta contumace, con oggetto: rimozione veicolo da cortile condominiale; RESPINGE La domanda dell’attore. ACCOGLIE La domanda riconvenzionale del convenuto e, per l’effetto, DICHIARA La nullità – nella sua assolutezza ed inderogabilità – della norma del regolamento di condominio dell’edificio che vieta la sosta nel cortile condominiale e cioè per quanto il divieto colpisca anche il veicolo dei convenuti funzionale al servizio ed al trasporto di portatore di handicap. CONDANNA Il Condominio attore a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in € 113,62 per anticipazione ed € 2.065,83 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA. Così deciso in Torino il 18 gennaio 2002. IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO Dott. Roberto BARONE
Novita'
RISOLTO IL PROBLEMA VERANDE
”
Diversi Uffici provinciali hanno segnalato insistenti richieste
di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’art. 78 del Codice
della Strada, per l’applicazione di tende parasole lateralmente agli
autocaravan, ad una altezza da terra superiore a 2,00 m.
In merito si osserva quanto segue. L’omologazione dei veicoli a motore e loro
camperchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CF del 6 febbraio 1998,
recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998. Tale direttiva,
all’appendice 1, dell’allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per
gli autocaravan, la direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei
veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne
dei veicoli al di sopra di 2,00 m. di altezza. In assenza di una specifica
regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad
un’altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui
corretta sistemazione, ai sensi dell’articolo 164 del Codice della Strada, sono
responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo.Per quanto sopra, non
ricorre l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del
Codice della strada.
|
|