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Per aggiornarsi e/o approfondire vari temi visitare: http://www.coordinamentocamperisti.it Giubbotti e bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità
Obbligatori dal 1 aprile 2004 Informazioni e servizi da WWW.ITALIA.GOV.IT , il Portale Nazionale del Cittadino Saranno conformi alla legge tutte le parti riflettenti dei giubbotti e delle bretelle muniti del marchio CE, in particolare riconducibili alle norme europee Uni En 471, con l’indicazione riportata anche sull’etichetta. Quindi i fabbricanti dovranno produrre indumenti ad alta visibilità dotati d’attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l’automobilista sarà comunque indifferente utilizzare giubbotti o bretelle e scegliere il colore, che potrà essere arancione, rosso o giallo; l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "CE" e quello "UNI EN 471". Slitta al 1° aprile 2004 l’obbligo dei giubbotti e delle bretelle riflettenti che dovranno essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi fuori dai centri abitati. La proroga, che sposta il termine fissato inizialmente al 1° gennaio, è stata definita con decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003. Il decreto che ha posticipato al 1° gennaio 2005 anche la decorrenza, per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici, dell’obbligo di equipaggiare i mezzi con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Stabilite inoltre con un altro decreto emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2004, le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità. In pratica quest'ultimo fissa le norme che stabiliscono l’omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale: infatti proprio qualche lacuna nei criteri di omologazione ha costretto il legislatore a rinviare l’obbligo. Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle forze dell’ordine, scatterà una multa che può variare da 33,60 a 137,55 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente, sanzione che verrà applicata quindi se il conducente scenderà dal mezzo senza aver messo giubbotto o bretelle, anche per cambiare una ruota, per esporre il triangolo e comunque in caso di sosta sulla corsia o sulle piazzole di emergenza. Sono esentati, per ora, i veicoli a due ruote.
Le norme
Articolo 162 del Codice della Strada Segnalazione di veicolo fermo 1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. 2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità. 3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione. 4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo. 4bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. 4ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. testo in vigore dal 29 dicembre 2003
DECRETO-LEGGE n. 355 del 24 dicembre 2003
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti
da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale
attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 5. - Codice della strada
1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».
Art. 24. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana
. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli Castelli
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004 DECRETO 30 dicembre 2003
Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' che devono essere indossati
dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito
in legge 1° agosto 2003, n. 241;
Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il
segnale mobile di pericolo;
Visto l'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un
giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' le cui caratteristiche
sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva
89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive
93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di
segnalazione ad alta visibilita';
Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori
dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' al pari degli altri soggetti
professionali che operano lungo le strade;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche
prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' di cui all'art. 162, comma 4-ter,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come
modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive
93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali
il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in
grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita' CE,
l'attestato di conformita', valutata mediante l'esame per la certificazione CE,
con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di
dispositivo di protezione individuale e' fabbricato in conformita' alle relative
norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilita' la norma armonizzata di riferimento e' la norma
UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata,
valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 2.
2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i
giubbotti e le bretelle ad alta visibilita'
devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili
ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471,
che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o equivalenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
15 gennaio 2004 CIRCOLARE 15 gennaio 2004 Giubbotti e bretelle retroriflettenti - caratteristiche tecniche MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre prot. 14/MOT1 Roma, 15 gennaio 2004
Oggetto : Circolare - decreto ministeriale 30
dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e 1. Premessa
Il decreto ministeriale in oggetto stabilisce le
caratteristiche tecniche degli indumenti ad alta visibilità che devono essere
2. Normativa vigente
I giubbotti e le bretelle ad alta visibilità sono
dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi delle direttive comunitarie
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di
certificazione
Con tale documento, un organismo di controllo
autorizzato attesta che il modello di DPI e’ stato realizzato in conformità alle
Gli organismi di controllo, i cui compiti sono
stabiliti all’articolo 6 del decreto legislativo 475/92, sono autorizzati, in
Italia, dal
L’organismo di controllo verifica la conformità della
documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate.
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, rilascia una
3. Norma UNI EN 471
La norma UNI EN 471 relativa agli indumenti di
segnalazione ad alta visibilità specifica i requisiti per gli indumenti in grado
di
Tra gli indumenti definiti dalla norma (tute,
giacche, pantaloni, giubbotti, corpetti e bretelle) la tipologia “minima”
Si coglie l’occasione per chiarire che il termine
“giubbotto”, ai sensi della norma UNI EN 471, si riferisce ad un
indumento Tali indumenti sono costituiti da:
- materiale (tessuto) di fondo fluorescente che può
essere di colore giallo fluorescente,arancio-rosso fluorescente o rosso
- materiale retroriflettente costituito da bande
disposte sopra il materiale di fondo secondo uno degli esempi riportati nell’
E’ altresì ammesso l’impiego di materiali a
prestazioni combinate, che possiedono sia le proprietà del materiale di fondo
3.1 area minima di materiale (UNI EN 471 punto 4.1)
La norma UNI EN 471 prevede al punto 4.1 tre classi
di distinzione degli indumenti di segnalazione sulla base dell’area Tabella I – aree minime di materiale visibile in m2
Per i giubbotti la classe minima è la 2, mentre per
le bretelle la classe minima è la 1. E’ ammessa l’eventuale 3.2 prestazioni fotometriche (UNI EN 471 punto 6.1)
Per quanto concerne le prestazioni fotometriche, per
il materiale retroriflettente ed a prestazione combinata, il decreto
Al riguardo, si sottolinea come nella scelta delle
prestazioni in termini di retroriflettenza si sia voluto assicurare all’utenza
privata, Si riportano, nella tabella II, i valori minimi del coefficiente areico di intensita’ luminosa richiesto per i materiali di classe 2. Tabella II - Coefficiente areico di intensità luminosa minimo in cd/(lx* m2)
3.3 altre prescrizioni
Per ciò che concerne ulteriori prescrizioni
costruttive (proprietà meccaniche dei materiali, 4. Elementi che rendono identificabile l’indumento ad alta visibilità
Gli indumenti ad alta visibilità sono muniti di una
etichetta di segnalazione e sono accompagnati da
Le informazioni sopra descritte sono riportate negli
esempi di etichetta di segnalazione (allegato
2) e di nota informativa IL CAPO DIPARTIMENTO (dott. ing. Amedeo Fumero)
TESTO COORDINATO D.Lgs. 04/12/1992 n°475 e D.Lgs. 02/01/1997 n°10 Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Attuazione della direttiva
89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)
Decreto Legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale. (Pubblicato sulla G.U. n° 24 del 30/01/1997) Art. 1. Campo di applicazione e definizione 1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.
2. Agli effetti
di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di
salvaguardare la persona che indossi o 3. Sono considerati DPI:
a) l’insieme
costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a
tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
c) i componenti
intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo
e indispensabili per il suo corretto
d) i sistemi di
collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati
contemporaneamente al DPI, anche se non 4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell’allegato I. Art. 2. Norme armonizzate e norme nazionali
1. Ai sensi del
presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di
carattere tecnico adottate da organismi di
2. I riferimenti
delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con
decreto del Ministro dell’industria,
3. In assenza di
norme armonizzate, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
di concerto con il Ministro del lavoro e
4. Gli enti
normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano
preventivamente le organizzazioni sindacali dei
5. I DPI che
rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell’ Art. 3. Requisiti essenziali di sicurezza
1. I DPI non
possono essere immersi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti
essenziali di sicurezza specificati nell’
2. Si considerano
conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti dalla marcatura
CE per i quali il fabbricante o il suo
3. E’ consentita
l’immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se
sono destinati ad essere incorporati in
4. In occasione
di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche,
è consentita la presentazione di DPI che non Art. 4. Categorie di DPI 1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono
alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare
la persona da rischi di danni fisici 3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. 4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
5. Appartengono
alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare
da rischi di morte o lesioni gravi e 6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per
attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non
inferiore a 100°C, con o senza radiazioni e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50 °C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a
salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni
elettriche pericolose o utilizzati come isolanti Art. 5. Procedure di certificazione CE
1. Prima di
procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante
o il rappresentante stabilito nel territorio
2. Prima di
commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo
rappresentante residente nella Comunità europea 3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto dalla dichiarazione di conformità CE di all’art. 11. 4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE.
(Applicazione art. 47 legge 6
febbraio 1996 n. 52 - Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’
1) Le spese
relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione
della marcatura CE, previste dalla normativa
2) Le spese
relative all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al
comma 1 sono a carico dei richiedenti.
3) I proventi
derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi
dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dell’
4) Con uno o più
decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno
5) Con l’entrata
in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le
disposizioni incompatibili emanate in attuazione di
6) In sede di
prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente Art. 6. Organismi di controllo 1. Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.
2. Possono essere
autorizzati organismi in possesso sei requisiti minimi di cui all’allegato v e
degli altri requisiti stabiliti, unitamente a
3. La domanda di
autorizzazione è presentata all’Ispettorato tecnico dell’industria del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’
4.
L’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e del Ministro del lavoro e
5. Le spese per
le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo
rappresentante stabilito nella Comunità europea.
6. Le
amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività
degli organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di
7. Qualora
l’organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma 1,
l’autorizzazione revocata con decreto interministeriale
8. Il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite il Ministro degli
affari esteri, comunica alla Commissione europea Art. 7. Attestato di certificazione CE
1. L’attestato di
certificazione CE è l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato
attesta che un modello di DPI è stato
2. La domanda di
certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante
residente nella Comunità europea, ad 3. Nella domanda sono compresi:
a) il nome e
l’indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonché la ditta e la
sede dell’impresa, se il costruttore è un b) il luogo di produzione del DPI; c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell’allegato III. 4. La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione.
5. L’organismo di
controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione
alle norme armonizzate di cui all’art. 2
6. Qualora non
esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia
applicate solo parzialmente, l’organismo di
7. Completate le
verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia stato realizzato
conformemente alla documentazione
8. Nelle ipotesi
di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche tecniche di
costruzione ai requisiti essenziali di cui all’allegato
9. In caso di
esito positivo degli accertamenti effettuati, l’organismo di controllo rilascia
al richiedente l’attestato di certificazione CE.
10. In caso di
esito negativo degli accertamenti, l’organismo di controllo comunica al
richiedente i motivi del mancato accoglimento
11. Il
richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o ad
un altro organismo di controllo se non abbia
12. Nelle forme
di cui al comma 8 dell’art. 6, si da notizia alla Commissione CEE ed agli altri
Stati membri dei provvedimenti di
13. La
documentazione deve essere tenuta a disposizione dell’amministrazione di
vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione Art. 8. Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria
1. I DPI della
terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di
controllo previsti rispettivamente dagli articoli Art. 9. Controllo del prodotto finito
1. Il costruttore
adotta tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione, ivi
comprese l’ispezione finale dei DPI e le prove,
2. Le verifiche
di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un organismo di controllo
scelto dal costruttore, di regola ad intervalli
3. L’organismo di
controllo accerta la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II
dei DPI prodotti dal costruttore e la loro
4. Qualora
sorgano difficoltà nella valutazione di conformità, l’organismo di controllo, se
diverso da quello che ha rilasciato l’attestato 5. L’organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte e ne da copia al costruttore.
6. Qualora
l’organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o che i DPI
esaminati non corrispondono al modello Art. 10. Controllo del sistema di qualità 1. Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione del proprio sistema di qualità.
2. Nell’ambito
del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove di
cui al comma 3 dell’art. 9 per verificare 3. La domanda di cui comma 1, comprende:
a) tutte le
informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se necessaria, la
documentazione inerente al modello oggetto b) la documentazione sul sistema di qualità; c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità. 4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:
a) degli
obiettivi del sistema di qualità, dell’organizzazione con l’indicazione per
ciascun dipendente dei loro poteri e delle loro b) dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti; c) dei mezzi di controllo dell’efficienza del sistema di qualità.
5. L’organismo di
controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura del sistema di
qualità e ne accerta la capacità di rispettare
6. La decisione
dell’organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella comunicazione
sono riportati i risultati dei controlli effettuati 7. Il costruttore informa l’organismo di controllo che ha approvato il sistema di qualità di ogni progetto di modifica del sistema. 8. L’organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione nelle forme di cui al comma 6. 9. All’organismo di controllo è demandata sorveglianza sul sistema di qualità. 10. L’organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli accertamenti per verificare che il costruttore mantenga gli impegni assunti relativamente al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far accedere l’organismo di controllo nei locali di ispezione, prova ed immagazzinamento dei DPI e fornisce ogni informazione necessaria e, in particolare, la documentazione sul sistema di qualità e la documentazione tecnica. L’organismo di controllo redige una relazione e ne da copia al costruttore. 11. L’organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al quale viene data copia del resoconto dell’accesso. Art. 11. Dichiarazione di conformità CE 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell’allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni nel presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all’articolo 12. Art. 12. Marcatura CE 1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell’allegato IV, è costituita dalla sigla CE. 2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall’articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione. 3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio. 4. E’ vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE. Art. 12/bis. Nuove disposizioni in materia di marcatura CE 1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante il periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate. 2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana. 3. Gli organismi di cui all’articolo 6 trasmettono al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l’indicazione delle domande respinte. 4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all’art. 6, l’interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, precedono al riesame, comunicandone l’esito alle parti, con conseguente addebito delle spese. Art. 13. Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato 1. Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II dei DPI in commercio è operato dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato e dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato. 3. Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui allegato II, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata. 5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato informa la Commissione CEE dei provvedimenti di cui comma 4, precisando se l’accertamento riguardi a) la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II; b) una applicazione non corretta delle norme di cui all’art. 2; c) una lacuna delle norme di cui all’art. 2. 6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all’esame CE del tipo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantire il ritiro dal mercato. 8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente all’ indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. 9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI. Art. 14. Sanzioni e disposizioni penali 1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del presente decreto è punito: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni. 2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l’attestato di certificazione CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all’art. 11 o di effettuare il marchio CE di cui all’art.12.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi del marchio CE di cui all’art. 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui al comma 4 e 7 dell’articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui all’art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio. Art. 14 bis. Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie 1. Con regolamento adottato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono adottate, le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia DPI. Art. 15. Norme finali e transitorie 1. I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994. 2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono l’attività di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al termine del periodo transitorio di cui al primo comma. ALLEGATO I ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA 1. DPI progettati fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi ecc.). 2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.). 3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro: - Le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); - L’umidità, l’acqua (guanti, ecc.); - Il calore (guanti, ecc.). 4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente. 5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote. ALLEGATO II REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA 1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI I DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi. 1.1 Principi di progettazione 1.1.1 Ergonomia I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. 1.1.2 Livelli e classi di protezione 1.1.2.1 Livelli di protezione quanto possibili elevati Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività. 1.1.2.2 Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio. Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.
1.2 Innocuità dei DPI 1.2.1 Assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni” I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impegno. 1.2.1.1 Materiali costitutivi appropriati I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l’igiene o la salute dell’utilizzatore. 1.2.1.2 Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc.., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite. 1.2.1.3 Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone.
1.3 Fattori di comfort e di efficacia 1.3.1 Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull’utilizzatore, nella posizione appropriata e adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. 1.3.2 Leggerezza e solidità di costruzione I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili. 1.3.3 Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore. Se i diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.
1.4 Nota informativa del fabbricante La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell’ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore; b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12); h) se del caso, i referenti delle direttive applicate conformemente all’articolo 12-bis, comma 1; i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. 2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI 2.1 DPI dotati di sistema di regolazione I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione non possono spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà dell’utilizzatore. 2.2 DPI “che avvalgono” le parti del corpo da proteggere I DPI che “avvalgono” le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore. 2.3 DPI del visto, degli occhi o delle vie respiratorie I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore. I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell’utilizzatore. Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore. I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l’uso di occhiali o lenti a contatto che apportino tale correzione. 2.4 DPI soggetti a invecchiamento Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’ imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l’indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa. 2.5 DPI suscettibili di restare impigliati durante l’impiego Se le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato in un soggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l’utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resistenza superata la quale la rottura di uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo. 2.6 DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosiveI DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che non vi possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da un urto che possa infiammare una miscela esplosiva. 2.7 DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamenteQuesti tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile. Se sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione giusta sull’utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente. 2.8 DPI d’intervento in situazioni estremamente pericoloseLa nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose di cui all’articolo 8, paragrafo 4, lettera a) deve comprendere in particolare informazioni destinate all’uso di persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall’utilizzatore. Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare sull’utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto per l’impiego. Se un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo tale che l’allarme possa essere avvertito dall’utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato. 2.9 DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore Se dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere progettati o fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e smontati facilmente a mano. 2.10 DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPISe i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo tale da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto. 2.11 DPI con un sistema di circolazione di fluido Se un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest’ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell’insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell’utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego. 2.12 DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza Le indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su questa categoria o tipi di DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore. Se a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte l’indicazione necessaria, questa deve figurare sull’imballaggio e nella nota informativa del fabbricante. 2.13 Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva Gli indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell’utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche. 2.14 DPI “multirischio” Ogni DPI destinato a proteggere l’utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi (vedi punto 3). 3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE 3.1 Protezione contro gli urti meccanici 3.1.1 Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall’impatto di una parte del corpo contro un ostacolo. I DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell’urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l’impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario prevedibile in cui vengono adoperati. 3.1.2 Cadute di persone. 3.1.2.1 Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento. Le suole di usura delle calzature atte a pervenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del suolo. 3.1.2.2 Prevenzione delle cadute dall’alto I DPI destinati a pervenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccontabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente DPI per cui possa prodursi la caduta dell’utilizzatore. Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l’utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi. Nella nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi: - alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al “tirante d’aria” minimo necessario al disotto dell’utilizzatore; - al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro. 3.1.3 Vibrazioni meccaniche I DPI destinati a pervenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato le componenti di vibrazioni nocive per la parte del corpo da proteggere. Il valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni all’utilizzatore non deve mai superare i valori limite raccomandati in funzione della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del corpo da proteggere. 3.2 Protezione contro la compressione(statica) di una parte del corpo DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche. 3.3 Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature) I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi tipi DPI sono resistenti alla abrasione, alla perforazione e alla tranciatura (vedi anche il punto 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di impiego. 3.4 Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio) I DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute l’utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenze immerso in un ambiente liquido e tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di soccorsi. I DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o manualmente, o con il fiato. Nelle condizioni di impiego prevedibili: - i DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell’impatto con l’ambiente liquido e ai fattori ambientali inerente a tale ambiente: - i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente. Qualora particolari condizioni di impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti condizioni complementari: - devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora ; - devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l’utilizzatore dell’ambiente liquido; - devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell’attività che espone l’utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta o in ambiente liquido. 3.4.1 Sostegni alla galleggiabilità Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell’impiego prevedibile, sicuro da portare che dia un sostegno positivo nell’acqua. Nelle condizioni prevedibili d’impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell’utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone. 3.5 Protezione contro gli effetti nefasti del rumore I DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare quest’ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti, invertiti dall’utilizzatore, non superino mai i valori limiti di esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell’esposizione al rumore durante il lavoro. Ogni DPI deve avere un’etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell’indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull’imballaggio. 3.6 Protezione contro il calore e/o il fuoco I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego. 3.6.1 Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI I materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro il calore raggiante e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione di un flusso termico e da un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare un rischio di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego. Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere il potere riflettente, esso deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella ragione dell’infrarosso. I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all’interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materia in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l’utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI. I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1). I materiali e glia altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l’azione della fiamma, né contribuire a propagarla. 3.6.2 DPI completi, pronti per l’uso In condizioni prevedibili d’impiego: 1) La quantità di calore trasmessa all’utilizzatore attraverso al DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore accumulato per tutta la durata d’impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di dolore o quella
in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute. 2) I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione dei lipidi o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l’utilizzatore. Se dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporizzazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate all’esterno dell’involucro di protezione e non verso l’utilizzatore. Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d’impiego, la funzione di protezione stabilita. Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato ad interventi in breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell’esposizione dell’utilizzatore di calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego. 3.7 Protezione contro il freddo I DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi dal mercato. 3.7.1 Materiali costitutivi ed altri componenti del DPI I materiali costituenti ed altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere coefficienti trasmissione del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di impiego prevedibili. I materiali e altri componenti flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all’interno di ambienti freddi devono conservare un grado di flessibilità che permetta all’operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni. Inoltre, i materiali e altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni importanti di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1). 3.7.2 DPI completi, pronti all’uso Nelle prevedibili condizioni d’impiego: 1) Il flusso trasmesso all’utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il periodo d’impiego sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle dita dei piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la soglia di dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute. 2) I DPI devono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, i quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all’origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra i loro rivestimento di professione e l’utilizzatore. Se i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest’ultimo deve assolvere in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d’impiego, la sua funzione di protezione. Il fabbricatore deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti freddi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell’esposizione dell’utilizzatore al freddo trasmesso attraverso l’attrezzatura. 3.8 Protezione contro gli shock elettrici I DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l’utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni d’impiego prevedibili. A tale fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e cambiati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l’involucro protettore in condizioni di prova effettuate a tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi in un sito, sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile, corrispondente alla soglia di tolleranza. I tipi di DPI destinati definitivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione devono portare l’indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensione d’impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere all’esterno dell’involucro, di protezione, uno spazio sul quale si possa assegnare ulteriormente la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente. Il fabbricante deve indicare nella sua nota d’informazione l’uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonché la natura e la frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro « periodo di prova ». 3.9 Protezione contro le radiazioni 3.9.1 Radiazioni non ionizzati I DPI a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull’occhio , devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive, senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedono. A tale scopo, le lenti protettrici devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre in particolare, per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l’occhio dell’utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione. Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro numeri di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella sua nota informativa indicare le curve di trasmissione che consentano di scegliere il PDI già appropriato tenendo conto di fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale irradiata a tale distanza. Il numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere indicato dal fabbricante. 3.9.2 Radiazioni ionizzanti 3.9.2.1 Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna I materiali e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle condizioni prevedibili d’impiego. La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l’impermeabilità dell’ «involucro» di protezione e(o) attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazioni e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti. Se è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro eventuale reimpiego durante la «durata» prevedibile di questo genere di dispositivi. 3.9.2.2 Protezione limitata contro l’irradiazione esterna I DPI intesi a proteggere interamente l’utilizzatore contro l’irradiazione esterna, o se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest’ultima possono essere progettati soltanto per le radiazioni elettriche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche (X. gamma) di energia relativamente limitata . I materiali costitutivi e latri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati o strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto all’utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego senza che ciò gli impedimenti ai gesti, alle posizioni o agli spostamenti di quest’ultimo implichino un aumento della durata di esposizione ( vedi punto 1.3.2.). Sui DPI devono essere indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti alle condizioni prevedibili di impiego. 3.10 Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi 3.10.1 Protezione respiratoria I DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all’utilizzatore aria respirabile se quest’ultimo è esposto ad un’atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente. L’aria respirabile fornita all’utilizzatore dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione dell’aria inquinata attraverso il dispositivo o mezzo di protezione o mediante un rapporto proveniente da una sorgente non inquinata. I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che la funzione e l’igiene delle vie respiratorie dell’utilizzatore siano assicurate debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di impiego. Il grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico all’aspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione, devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l’igiene dell’utilizzatore. I DPI devono possedere un marchio d’identificazione del fabbricante e un’ etichetta con le caratteristiche di ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con l’ausilio delle istruzioni per l’uso, di farne un impiego appropriato. Nella nota informativa degli apparecchi filtranti il fabbricante deve in oltre indicare la data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo, come conservato nella confezione d’origine. 3.10.2 Protezione dai contatti epidermici o oculari I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi devono impedire la penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l’involucro di protezione nelle condizioni prevedibili d’impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato. A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e cambiati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se necessario con uso quotidiano eventualmente prolungato o, in caso contrario, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d’impiego. Qualora, per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze pericolose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettono di classificarli in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono possedere un’etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il corrispondente tempo di protezione convenzionale. Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota d’informazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d’impiego del DPI nelle diverse condizioni prevedibili. 3.11 Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l’immersione 1) Apparecchio respiratorio L’apparecchio respiratorio deve costituire di alimentare l’utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d’impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima d’immersione. 2) Qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere: a) una tuta che assicuri la protezione dell’utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7); b) un dispositivo d’allarme destinato ad avvertire in tempo utile l’utilizzatore della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8); c) una tuta di salvataggio che consenta all’utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1). ALLEGATO III DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE La documentazione di cui l’articolo 8, paragrafo 1 deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali. Nel caso dei modelli dei DPI di cui l’articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere i particolari: 1) un fascicolo tecnico di fabbricante così costituito: a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell’osservanza dei requisiti essenziali; b) l’elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello; 2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante; 3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell’allegato II. ALLEGATO IV MARCATURA DI CONFORMITA' CE E ISCRIZIONI - La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE secondo il simbolo grafico che segue: - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima . ALLEGATO V REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI 1. Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del personale qualificato e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ed avere accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari. 2. L’organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il fornitore, né l’installatore delle attrezzature, né il mandatario di una di queste persone. Essi possono non intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazione tecniche tra il costruttore e l’organismo autorizzato. 3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio dell’attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell’esame. 4. Il personale incarico degli esami deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente su tali lavori; - l’attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati. 5. Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato dell’esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti. 6. L’organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di responsabilità civile. 7. Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell’esercizio delle funzioni. ALLEGATO VI MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità (1): dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso (2) è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n............(per i DPI di cui all’articolo 8, paragrafo 3) è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE n.................rilasciato da (3) è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11, punto A o punto B(4) dalla direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell’organismo notificato (4) Fatto a....................................il..........................
Firma (5) (1) Ragione sociale, indirizzo completo: se c’è un mandatario , indicare anche la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante (2) Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc) (3) Nome e indirizzo dell’organismo notificato designato (4) Cancellare la menzione inutile (5) Norme e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario di quest’ultimo AVVERTENZA Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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