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 Giubbotti e bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità

 

Obbligatori dal 1 aprile 2004

Informazioni e servizi da WWW.ITALIA.GOV.IT , il Portale Nazionale del Cittadino

Saranno conformi alla legge tutte le parti riflettenti dei giubbotti e delle bretelle muniti del marchio CE,

in particolare riconducibili alle norme europee Uni En 471, con l’indicazione riportata anche sull’etichetta.

Quindi i fabbricanti dovranno produrre indumenti ad alta visibilità dotati d’attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato.

Per l’automobilista sarà comunque indifferente utilizzare giubbotti o bretelle

e scegliere il colore, che potrà essere arancione, rosso o giallo;

l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "CE" e quello "UNI EN 471".

Slitta al 1° aprile 2004 l’obbligo dei giubbotti e delle bretelle riflettenti che dovranno essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi fuori dai centri abitati.

La proroga, che sposta il termine fissato inizialmente al 1° gennaio, è stata definita con decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003.

Il decreto che ha posticipato al 1° gennaio 2005 anche la decorrenza, per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici, dell’obbligo di equipaggiare i mezzi con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.

Stabilite inoltre con un altro decreto emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003

e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2004,

le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità.

In pratica quest'ultimo fissa le norme che stabiliscono l’omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale: infatti proprio qualche lacuna nei criteri di omologazione ha costretto il legislatore a rinviare l’obbligo.

Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle forze dell’ordine, scatterà una multa che può variare da 33,60 a 137,55 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente, sanzione che verrà applicata quindi se il conducente scenderà dal mezzo senza aver messo giubbotto o bretelle, anche per cambiare una ruota, per esporre il triangolo e comunque in caso di sosta sulla corsia o sulle piazzole di emergenza. Sono esentati, per ora, i veicoli a due ruote.

 

 

Le norme

 

Articolo 162 del Codice della Strada

Segnalazione di veicolo fermo

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.

4bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003,

sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

testo in vigore dal 29 dicembre 2003
DECRETO-LEGGE n. 355 del 24 dicembre 2003
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di  termini previsti 
da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al  fine di consentire una piu' concreta e puntuale
 attuazione dei medesimi adempimenti,  nonche'  per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento,  di  
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  E m a n a   il seguente decreto-legge:
Art. 5. -  Codice della strada
  1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: 
«1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
 2003, n. 214,  le  parole:  «1° luglio  2004»  sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».
Art. 24. -  Entrata in vigore
1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e 
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana
. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli Castelli

 

Gazzetta Ufficiale  n. 2 del 3 gennaio 2004

DECRETO 30 dicembre 2003

 
 
Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' che devono essere indossati 
dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito 
in legge 1° agosto 2003, n. 241;
Visto  l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  che 
stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il
 segnale mobile di pericolo;
Visto  l'art.  162,  comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, 
 che  stabilisce  che nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di
 scendere dal veicolo e circolare sulla strada    senza    avere    indossato   un  
 giubbotto   o   bretelle retro-riflettenti  ad  alta  visibilita'  le cui caratteristiche
 sono stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 
89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle   legislazioni   nazionali  
 degli  Stati  membri  relative  ai dispositivi di protezione individuale;
Visto  il  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle   direttive 
  93/68/CEE,  93/95/CEE  e  96/58/CEE  relative  ai dispositivi di protezione individuale;
Vista  la  norma  di  unificazione  UNI  EN  471:1995 relativa agli indumenti di
 segnalazione ad alta visibilita';
Ritenuto  di  dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori 
dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad  alta  visibilita'  al pari degli altri soggetti
 professionali che operano lungo le strade;
Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e regolamentazioni  tecniche 
 prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n. 317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo
 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' di cui all'art. 162, comma 4-ter, 
del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del 
decreto legislativo  4 dicembre 1992,  n. 475, di attuazione della direttiva   89/686/CEE, come 
 modificato  dal  decreto  legislativo 2 gennaio  1997,  n.  10,  di  attuazione  delle direttive 
93/68/CEE, 93/95/CEE   e   96/58/CEE   relativo  ai  dispositivi  di  protezione individuale.
1.2.  Si  presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza  di cui al 
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2
 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e  le bretelle muniti del marchio CE per i quali
 il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in
 grado di  presentare,  a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita' CE, 
 l'attestato  di  conformita',  valutata  mediante l'esame per la certificazione CE, 
con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica  che un modello di 
dispositivo di protezione individuale e' fabbricato   in   conformita'  alle  relative  
norme  nazionali,  che traspongono le norme armonizzate.
Per  gli  indumenti  ad  alta  visibilita'  la norma armonizzata di riferimento  e'  la  norma 
UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della  norma  armonizzata,  i  cui  riferimenti 
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Qualora  il  fabbricante  non  applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, 
valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 
1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 2.
2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli  utilizzatori,  i  
giubbotti  e  le  bretelle ad alta visibilita' 
devono  essere  realizzati  con  materiali conformi alle prescrizioni fotometriche  applicabili 
 ai  materiali  di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, 
che traspone l'ultima versione  della  norma  armonizzata,  i  cui  riferimenti  sono stati 
pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea,  o equivalenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi

 

 

15 gennaio 2004

CIRCOLARE 15 gennaio 2004

Giubbotti e bretelle retroriflettenti - caratteristiche tecniche

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

prot. 14/MOT1

Roma, 15 gennaio 2004

Oggetto : Circolare - decreto ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e
delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell’
articolo 162 comma 4ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. Premessa

Il decreto ministeriale in oggetto stabilisce le caratteristiche tecniche degli indumenti ad alta visibilità che devono essere
indossati nelle situazioni previste dall’articolo 162 del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni (Codice della strada).
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle caratteristiche dell’indumento idoneo all’uso previsto dal Codice
della strada.

2. Normativa vigente

I giubbotti e le bretelle ad alta visibilità sono dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi delle direttive comunitarie
89/686/CEE, 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE recepite in Italia con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.10.

Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione
previsto all’articolo 7 del decreto legislativo 475/92.

Con tale documento, un organismo di controllo autorizzato attesta che il modello di DPI e’ stato realizzato in conformità alle
disposizioni del suddetto decreto.

Gli organismi di controllo, i cui compiti sono stabiliti all’articolo 6 del decreto legislativo 475/92, sono autorizzati, in Italia, dal
Ministero delle Attività Produttive, amministrazione competente nel settore dei DPI. A ciascuno di tali organismi e’ assegnato
un numero di identificazione. Una lista degli organismi di controllo operanti nel territorio comunitario ai sensi della direttiva “DPI”
e’ reperibile presso il sito INTERNET della Commissione Europea (nella sezione Enterprise:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/ppe/nblist.htm)

L’organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la norma del Comitato Europeo di Normazione
(CEN) EN 471: 1994. Tale norma è stata trasposta, in lingua italiana, dall’Ente Nazionale di Unificazione (UNI) con il
riferimento UNI EN 471:1995.

Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, rilascia una
dichiarazione di conformità CE con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del decreto
legislativo 475/92, e appone la marcatura CE di cui all’articolo 12 del medesimo decreto.

3. Norma UNI EN 471

La norma UNI EN 471 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità specifica i requisiti per gli indumenti in grado di
segnalare la presenza dell’utilizzatore, intesi a fornire un’alta visibilità in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna
ed alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità.

Tra gli indumenti definiti dalla norma (tute, giacche, pantaloni, giubbotti, corpetti e bretelle) la tipologia “minima”
individuata dal codice della strada nell’art. 162 è costituita dai giubbotti e dalle bretelle.

Si coglie l’occasione per chiarire che il termine “giubbotto”, ai sensi della norma UNI EN 471, si riferisce ad un indumento
 privo di maniche, assimilabile a “gilet” o “corpetto”.

Tali indumenti sono costituiti da:

- materiale (tessuto) di fondo fluorescente che può essere di colore giallo fluorescente,arancio-rosso fluorescente o rosso
fluorescente, le cui coordinate tricromatiche sono riportate nel prospetto II della norma armonizzata.
Il materiale (tessuto) di fondo ha la peculiarità di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia o scarsa visibilità.

- materiale retroriflettente costituito da bande disposte sopra il materiale di fondo secondo uno degli esempi riportati nell’
allegato 1 alla presente circolare. Il nastro (o banda) retroriflettente ha la peculiarità di essere visibile di notte nel momento
in cui viene illuminato (es. dai fari delle automobili).

E’ altresì ammesso l’impiego di materiali a prestazioni combinate, che possiedono sia le proprietà del materiale di fondo
che quelle del materiale retroriflettente.

3.1 area minima di materiale (UNI EN 471 punto 4.1)

La norma UNI EN 471 prevede al punto 4.1 tre classi di distinzione degli indumenti di segnalazione sulla base dell’area
minima dei materiali impiegati. Il Decreto ministeriale 30 dicembre 2003 prende in considerazione solamente due tipologie
di indumenti (giubbotti e bretelle). Nella Tabella I sono riportati i valori minimi di area per le tipologie adottate.

Tabella I – aree minime di materiale visibile in m2

 

Indumenti di classe 2 (giubbotti)

Indumenti di classe 1 (bretelle)

Materiale di fondo

0.50

0.14

Materiale retroriflettente

0.13

0.10

Materiale a prestazioni combinate

-

0.20

Per i giubbotti la classe minima è la 2, mentre per le bretelle la classe minima è la 1. E’ ammessa l’eventuale
apposizione di iscrizioni o simboli, a condizione che siano comunque garantiti i valori minimi delle aree presenti in Tabella I.

3.2 prestazioni fotometriche (UNI EN 471 punto 6.1)

Per quanto concerne le prestazioni fotometriche, per il materiale retroriflettente ed a prestazione combinata, il decreto
ministeriale 30 dicembre 2003 stabilisce, con riferimento al punto 6.1 della norma UNI EN 471, che esso deve essere di classe 2.

Al riguardo, si sottolinea come nella scelta delle prestazioni in termini di retroriflettenza si sia voluto assicurare all’utenza privata,
al pari degli operatori professionali della strada, un elevato grado di protezione, indipendentemente dall’indumento scelto.

Si riportano, nella tabella II, i valori minimi del coefficiente areico di intensita’ luminosa richiesto per i materiali di classe 2.

Tabella II - Coefficiente areico di intensità luminosa minimo in cd/(lx* m2)

 

Angolo di entrata

20°

30°

40°

Angolo di osservazione

12’

330

290

180

65

20’

250

200

170

60

25

15

12

10

1°30’

10

7

5

4

 

3.3 altre prescrizioni

Per ciò che concerne ulteriori prescrizioni costruttive (proprietà meccaniche dei materiali,
resistenza ai lavaggi ecc.) si rimanda a quanto contenuto nella norma UNI EN 471 Nell’allegato 1 si riportano
 le principali caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle ad alta visibilità.

4. Elementi che rendono identificabile l’indumento ad alta visibilità

Gli indumenti ad alta visibilità sono muniti di una etichetta di segnalazione e sono accompagnati da
una nota informativa del produttore, nelle quali sono riportate le informazioni, secondo lo schema della tabella seguente.

 

Informazioni

Etichetta di segnalazione

Nota Informativa

Note

 

a) Marcatura CE rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI;

SI

Facoltativo

E’ altresì ammessa la marcatura CE sul prodotto

 

b) Identificazione del produttore:nome, o marchio, o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato.

SI

SI

Nella nota informativa è altresì riportato l’indirizzo completo del produttore o del suo rappresentante nel territorio Comunitario

 

c) designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice;

SI

SI

 

 

d) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati intervenuti nella fase di certificazione del DPI;

NO

SI

 

 

e) riferimento alla norma EN 471 è possibile indicare altresì la rispondenza al decreto ministeriale 30 dicembre 2003 (*);

SI

SI

(*) Indicazione facoltativa per tener conto della presenza sul mercato comunitario di prodotti conformi provenienti da altri Paesi della Comunità.

 

f) indicazione della taglia in conformita’ alla norma EN 340;

SI

NO

 

 

 

g) pittogramma indicante il livello di prestazione dell’indumento; il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell’indumento in relazione all’area dei materiali di cui alla tabella I della presente circolare (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1). Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retro-riflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2;

SI

SI

 

 

h) Istruzioni per l’uso, che comprendono le seguenti informazioni:

-come indossare e togliere l’indumento;

-manutenzione e pulizia: come pulire l’indumento sulla base delle istruzioni complete di lavaggio o lavaggio a secco;

-indicazione del numero di processi di pulizia senza che venga diminuito il livello di prestazione dell’indumento;

-spiegazione dei simboli di lavaggio, che figurano sull’etichetta di segnalazione

NO

SI

 

 

i) simboli di lavaggio

SI

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni sopra descritte sono riportate negli esempi di etichetta di segnalazione (allegato 2) e di nota informativa
del produttore (allegato 3). Si sottolinea come le informazioni di cui ai citati allegati sono fornite a puro titolo di esempio e
possono variare nei contenuti, fermo restando quanto prescritto dalla norma EN 471 e dall’allegato II, punto 1.4, del decreto
legislativo n. 475/92 come modificato dal decreto legislativo n. 10/97.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(dott. ing. Amedeo Fumero)

 

TESTO COORDINATO

D.Lgs. 04/12/1992 n°475 e D.Lgs. 02/01/1997 n°10

Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

(Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)

 

Decreto Legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997

Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.

(Pubblicato sulla G.U. n° 24 del 30/01/1997)

Art. 1. Campo di applicazione e definizione

1.   Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.

2.   Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che indossi o
comunque li porti con sé   da rischi per la salute e la sicurezza.

3.   Sono considerati DPI:

a)   l’insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b)   un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificatamente destinato alla protezione della persona che lo indossi e
lo porti con sé;

 

c)   i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto
funzionamento;

 

d)   i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non
destinati ad essere    utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio.

4.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell’allegato I.

Art. 2. Norme armonizzate e norme nazionali

1.   Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di
normazione europei su incarico della Commissione CEE.

2.   I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

3.   In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con requisiti essenziali
di sicurezza si cui all’allegato II del presente decreto.

4.   Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5.   I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell’
allegato II.

Art. 3. Requisiti essenziali di sicurezza

1.   I DPI non possono essere immersi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’
allegato II.

2.   Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti dalla marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 11, nonché,
 relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di certificazione di cui all’articolo 7.

3.   E’ consentita l’immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in
altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

4.   In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non
sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non
conformità degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito
nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la
protezione delle persone.

Art. 4. Categorie di DPI

1.   I DPI sono suddivisi in tre categorie.

2.   Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici
di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutare l’efficacia e di percepire,
prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.

3.   Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da:

a)   azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b)   azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;

c)   rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;

d)   ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e)   urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

f)    azione lesiva dei raggi solari.

4.   Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

5.   Appartengono  alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e
di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire
tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

6.   Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a)   gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b)   gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;

c)   i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d)   i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni
infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

e)   i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50 °C;

f)    i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;

g)  i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti
 per altre tensioni elettriche.

Art. 5. Procedure di certificazione CE

1.   Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio
comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE di cui all’articolo 7.

2.   Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità europea
deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato III, anche al fine di esibirla, a richiesta, all’organismo di
controllo o dall’amministrazione di vigilanza.

3.   I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto dalla dichiarazione di conformità CE di all’art. 11.

4.   I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE.

(Applicazione art. 47 legge 6 febbraio 1996 n. 52 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’
Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994
):

1)   Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione europea.

2)   Le spese relative all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei
prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l’esame a campione dei prodotti certificati.

3)   I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dell’
attività di cui al comma 2, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro, agli stati di previsione dei Ministri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle
attività di cui ai citati commi e per l’effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti
mediante l’acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4)   Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno
ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell’
amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle
tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate l
e modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell’amministrazione centrale e periferica dello
Stato addetto alle attività di cui ai medesimi comma 1 e 2, nonché le modalità per l’acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale
restrizione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell’ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
 vigente. L’effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal personale comma, non deve comportare ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

5)   Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di
direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6)   In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 6. Organismi di controllo

1.   Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.

2.   Possono essere autorizzati organismi in possesso sei requisiti minimi di cui all’allegato v e degli altri requisiti stabiliti, unitamente a
contenuto della
domanda di autorizzazione, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato da emanarsi entro
 30 giorni dall’entrata in vigore delpresente decreto.

3.   La domanda di autorizzazione è presentata all’Ispettorato tecnico dell’industria del Ministro dell’industria, del commercio e dell’
artigianato.

4.   L’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5.   Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea.
 

6.   Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di
procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e
il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto.

7.   Qualora l’organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma 1, l’autorizzazione revocata con decreto interministeriale
nelle stesse forme di cui al comma 4.

8.   Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite il Ministro degli affari esteri, comunica alla Commissione europea
 e agli Stati membri l’elenco degli organismi di controllo autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell’industria,
 del commercio e dell’artigianato cura al pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco degli organismi e
dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero
di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.

Art. 7. Attestato di certificazione CE

1.   L’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato
realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.

2.   La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella Comunità europea, ad
un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI.

3.   Nella domanda sono compresi:

a)   il nome e l’indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonché la ditta e la sede dell’impresa, se il costruttore è un
imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede principale, se trattasi di società;

b)   il luogo di produzione del DPI;

c)   la documentazione tecnica di costruzione indicata nell’allegato III.

4.   La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione.

5.   L’organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate di cui all’art. 2
 

6.   Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia applicate solo parzialmente, l’organismo di
controllo verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all’allegato II e, successivamente, la
conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle specifiche tecniche.

7.   Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia stato realizzato conformemente alla documentazione
tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza secondo l’impegno previsto, l’organismo di controllo effettua gli esami e le
prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle norme armonizzate di cui all’art. 2.

8.   Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all’allegato
II, l’organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello a dette specifiche.

9.   In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l’organismo di controllo rilascia al richiedente l’attestato di certificazione CE.
Nell’attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il
modello oggetto di certificazione CE. Nell’attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonché le descrizioni
ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di certificazione.

10.   In caso di esito negativo degli accertamenti, l’organismo di controllo comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento
della domanda di certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo.

11.   Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o ad un altro organismo di controllo se non abbia
apportato al modello le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione di cui al comma 10 e, comunque, quelle necessarie a
renderlo conforme alle norme armonizzate di cui all’art. 2 o ai requisiti essenziali di cui allegato II.

12.   Nelle forme di cui al comma 8 dell’art. 6, si da notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei provvedimenti di
revoca degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi di controllo.

13.   La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell’amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione
del DPI.

Art. 8. Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria

1.   I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli articoli
 9 e 10.

Art. 9. Controllo del prodotto finito

1.   Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione, ivi comprese l’ispezione finale dei DPI e le prove,
garantisca l’omogeneità della produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello descritto nell’attestato di certificazione CE.

2.   Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un organismo di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli
 di almeno un anno.

3.   L’organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la loro
corrispondenza con il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone il numero sufficiente di esemplari ed effettuando le prove
previste dalle norme armonizzate e quelle comunque necessarie.
 

4.   Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità, l’organismo di controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l’attestato
di certificazione CE, può assumere da quest’ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.

5.   L’organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte e ne da copia al costruttore.

6.   Qualora l’organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o che i DPI esaminati non corrispondono al modello
descritto nell’attestato CE e che non siano conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, adotta i provvedimenti necessari in relazione
a quanto verificato e ne informa immediatamente il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato per gli eventuali provvedimenti
di cui all’art. 13.

Art. 10. Controllo del sistema di qualità

1.   Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione del proprio sistema di qualità.

2.   Nell’ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove di cui al comma 3 dell’art. 9 per verificare
la rispondenza dei DPI ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

3.   La domanda di cui comma 1, comprende:

a)   tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se necessaria, la documentazione inerente al modello oggetto
di certificazione CE;

b)   la documentazione sul sistema di qualità;

c)   un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità.

4.   La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:

a)   degli obiettivi del sistema di qualità, dell’organizzazione con l’indicazione per ciascun dipendente dei loro poteri e delle loro
responsabilità;

b)   dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti;

c)   dei mezzi di controllo dell’efficienza del sistema di qualità.

5.   L’organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura del sistema di qualità e ne accerta la capacità di rispettare
quanto previsto dal comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra DPI prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.

6.   La decisione dell’organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella comunicazione sono riportati i risultati dei controlli effettuati
e la motivazione della decisione.

7.   Il costruttore informa l’organismo di controllo che ha approvato il sistema di qualità di ogni progetto di modifica del sistema.

8.   L’organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione nelle forme di cui al comma 6.

9.   All’organismo di controllo è demandata sorveglianza sul sistema di qualità.

10. L’organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli accertamenti per verificare che il costruttore mantenga gli

impegni assunti relativamente al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far accedere l’organismo di controllo nei locali di ispezione,

 prova ed immagazzinamento dei DPI e fornisce ogni informazione necessaria e, in particolare, la documentazione sul sistema di qualità

e la documentazione tecnica. L’organismo di controllo redige una relazione e ne da copia al costruttore.

11.   L’organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al quale viene data copia

del resoconto dell’accesso. 

Art. 11. Dichiarazione di conformità CE

1.   Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una

 dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell’allegato VI,

 con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni nel presente decreto, e appone sul DPI la marcatura

 CE di cui all’articolo 12.

Art. 12. Marcatura CE

1.   La marcatura CE, il cui modello è riportato nell’allegato IV, è costituita dalla sigla CE.

2.   In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall’articolo 10, viene aggiunto

il suo numero di identificazione.

3.   La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del

 DPI. Tuttavia se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio.

4.   E’ vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.

Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.

Art. 12/bis. Nuove disposizioni in materia di marcatura CE

1.   Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE,

quest’ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di

scegliere il regime da applicare durante il periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme

applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono

 riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.

2.   La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o

commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

3.   Gli organismi di cui all’articolo 6 trasmettono al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l’indicazione delle domande respinte.

4.   In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all’art. 6, l’interessato può rivolgersi alle amministrazioni

vigilanti che, entro sessanta giorni, precedono al riesame, comunicandone l’esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.

Art. 13. Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato

1.   Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II dei DPI in commercio è operato dal Ministero

dell’industria del commercio e dell’artigianato e dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi

 in coordinamento permanente tra loro.

2.   Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato.

3.   Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti

essenziali di sicurezza di cui allegato II, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato

ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4.   Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell’industria, del

commercio e dell’artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di

 utilizzazione anche in via immediata.

5.   Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato informa la Commissione CEE dei provvedimenti di cui comma 4,

precisando se l’accertamento riguardi

a)   la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II;

b)   una applicazione non corretta delle norme di cui all’art. 2;

c)   una lacuna delle norme di cui all’art. 2.

6.   A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al comma 4

 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

7.   Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura

CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all’esame CE del tipo,

 il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel

territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta

giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la

ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantire il ritiro dal mercato.  

8.   I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente all’

indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

9.   Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante

stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI.

Art. 14. Sanzioni e disposizioni penali

1.   Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti

essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del presente decreto è punito:

a)   se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici

milioni a lire novanta milioni;

b)   se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da lire diciotto milioni a lire

trenta milioni;

c)   se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.

2.   Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l’attestato

di certificazione CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3.   La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli

di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all’art.

11 o di effettuare il marchio CE di cui all’art.12.

 

4.   Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi del marchio CE di cui all’art.

12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5.   Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui al comma 4 e 7 dell’articolo 13 è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

6.   Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli

organismi di controllo autorizzati di cui all’art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.

Art. 14 bis. Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie

1.   Con regolamento adottato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del

 lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono adottate, le

modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia DPI.

Art. 15. Norme finali e transitorie

1.   I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali

o di altri Paesi della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994.

2.   Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono l’attività di omologazione dei caschi e visiere per

motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al termine del periodo transitorio

di cui al primo comma.

ALLEGATO I

ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI

APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA

1.   DPI progettati fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi ecc.).

2.   DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.).

3.   DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:

-   Le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);

-   L’umidità, l’acqua (guanti, ecc.);

-   Il calore (guanti, ecc.).

4.   DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati

ininterrottamente.

5.   Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA

1.   REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI

I DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi.

1.1   Principi di progettazione

1.1.1   Ergonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore

possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e

 del miglior livello possibile.

1.1.2   Livelli e classi di protezione

1.1.2.1   Livelli di protezione quanto possibili elevati

Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni

risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale

svolgimento dell’attività.

1.1.2.2   Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio.

Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all’atto della

 progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

 

1.2   Innocuità dei DPI

1.2.1   Assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni”

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni

prevedibili di impegno.

1.2.1.1   Materiali costitutivi appropriati

I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l’igiene

o la salute dell’utilizzatore.

1.2.1.2   Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere

asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc.., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

1.2.1.3   Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e

non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone.

 

1.3   Fattori di comfort e di efficacia

1.3.1   Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore.

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull’utilizzatore,

 nella posizione appropriata e adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo conto dei fattori ambientali,

dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore

mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

1.3.2   Leggerezza e solidità di costruzione

I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.

Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione

efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali

inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili.

1.3.3   Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore.

Se i diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare

 simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.

 

1.4   Nota informativa del fabbricante

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere,

 oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

a)   le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia,

di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell’ambito delle loro modalità di uso

alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore;

b)   le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;

c)   gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

d)   le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

e)   la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

f)    il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;

g)   il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12);

h)   se del caso, i referenti delle direttive applicate conformemente all’articolo 12-bis, comma 1;

i)   nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

2.   REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI

2.1   DPI dotati di sistema di regolazione

I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione non possono

spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà dell’utilizzatore.

2.2   DPI “che avvalgono” le parti del corpo da proteggere

I DPI che “avvalgono” le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde

limitare il sudore derivante dal fatto di portarli;

oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.

2.3   DPI del visto, degli occhi o delle vie respiratorie

I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore.

I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività

più o meno minuziose e/o prolungate dell’utilizzatore.

Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore.

I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l’uso di occhiali o lenti a contatto

 che apportino tale correzione.

2.4   DPI soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un

fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’

imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e

senza possibilità di interpretazione erronea.

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, egli deve indicare nella sua nota

informativa ogni dato utile all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente

 praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento

provocato dall’applicazione periodica di un possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l’indicazione del numero

massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di  ciò il fabbricante deve

 fornire tale dato nella nota informativa.

2.5   DPI suscettibili di restare impigliati durante l’impiego

Se le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato in un soggetto in

movimento e ponga in tal modo in pericolo l’utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resistenza superata la quale

la rottura di  uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo.

2.6   DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive

I DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e  fabbricati in modo tale che non

vi possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da un urto che possa

infiammare una miscela esplosiva.

2.7   DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti  rapidamente

Questi tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile.

Se sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione giusta sull’utilizzatore o a toglierli,

tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.

2.8   DPI d’intervento in situazioni estremamente pericolose

La nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose di cui all’articolo 8,

paragrafo 4, lettera a) deve comprendere in particolare informazioni destinate all’uso di persone   competenti, addestrate e qualificate

 per interpretarle e farle applicare dall’utilizzatore.

Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare sull’utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente

regolato e pronto per  l’impiego.

Se un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmente assicurato, tale

dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo tale che l’allarme possa essere avvertito dall’utilizzatore nelle condizioni

prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato.

2.9   DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore

Se dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono

essere progettati o fabbricati in modo tale da poter  essere regolati, montati e smontati facilmente a mano.

2.10   DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPI

Se i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo

deve essere progettato e fabbricato in modo tale da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto.

2.11   DPI con un sistema di circolazione di fluido

Se un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest’ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato in modo da garantire

un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell’insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle

posizioni o dai movimenti dell’utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego.

2.12   DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti  direttamente o indirettamente la

salute e la sicurezza

Le indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su questa

categoria o tipi di DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per

tutta la durata prevedibile di questi DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi

 interpretazione erronea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redatte nella o

nelle lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore.

Se a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte l’indicazione

 necessaria, questa deve figurare sull’imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.

2.13   Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva

Gli indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente

 la presenza dell’utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano

 una radiazione visibile, diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.14   DPI “multirischio”

Ogni DPI destinato a proteggere l’utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente, deve essere progettato

e fabbricato in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi (vedi punto 3).

3.       REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE

3.1          Protezione contro gli urti meccanici

3.1.1       Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall’impatto di una parte del corpo contro un ostacolo.

I DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento

o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell’urto al di là del quale le dimensioni o la massa

eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l’impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario prevedibile

 in cui vengono adoperati.

3.1.2       Cadute di persone.

3.1.2.1    Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento.

Le suole di usura delle calzature atte a pervenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate o dotate di dispositivi

applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura

 o dello stato del suolo.

3.1.2.2    Prevenzione delle cadute dall’alto

I DPI destinati a pervenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema

di collegamento raccontabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se

utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un

ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura

di un componente DPI per cui possa prodursi la caduta dell’utilizzatore.

Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l’utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario

di attendere i soccorsi.

Nella nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

-   alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al “tirante d’aria” minimo necessario al disotto dell’utilizzatore;

-   al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.

3.1.3       Vibrazioni meccaniche

I DPI destinati a pervenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato le componenti di

 vibrazioni nocive per la parte del corpo da proteggere.

Il valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni all’utilizzatore non deve mai superare i valori limite

raccomandati in funzione della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del corpo da proteggere.

3.2          Protezione contro la compressione(statica) di una parte del corpo

DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono poterne attenuare

gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche.

3.3          Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature)

I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o  parzialmente il corpo contro aggressioni

meccaniche superficiali quali sfregamenti,  punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo

tale che questi tipi DPI sono resistenti alla abrasione, alla perforazione e alla tranciatura  (vedi anche il punto 3.1) in relazione

alle condizioni prevedibili di impiego.

3.4          Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)

I DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto possibile in superficie, senza nuocere

alla sua salute l’utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenze immerso in un ambiente liquido e tenerlo a galla

 in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di soccorsi.

I DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato

automaticamente o manualmente, o con il fiato.

Nelle condizioni di impiego prevedibili:

-   i DPI  devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell’impatto con l’ambiente

 liquido e ai fattori ambientali inerente a tale ambiente:

-   i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.

Qualora particolari condizioni di impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti

condizioni complementari:

-   devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa

o sonora ;

-   devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l’utilizzatore dell’ambiente liquido;

-   devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell’attività che espone l’utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio

di caduta o in ambiente liquido.

3.4.1       Sostegni alla galleggiabilità

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell’impiego prevedibile, sicuro da portare che dia un sostegno

 positivo nell’acqua. Nelle condizioni prevedibili d’impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell’utilizzatore

permettendogli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un  pericolo o per soccorrere altre persone.

3.5          Protezione contro gli effetti nefasti del rumore

I DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare quest’ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti,

 invertiti dall’utilizzatore, non superino mai i valori limiti di esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella

direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti

dell’esposizione al rumore durante il lavoro.

Ogni DPI deve avere un’etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell’indice di comfort

offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull’imballaggio.

3.6          Protezione contro il calore e/o il fuoco

I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un

potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.

3.6.1       Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI

I materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro il calore raggiante e convettivo devono essere

caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione di un flusso termico e da un grado di incombustibilità sufficientemente

elevato, per evitare un rischio di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego.

Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere il potere riflettente, esso deve essere adeguato al flusso di

calore emesso mediante irraggiamento nella ragione dell’infrarosso.

I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all’interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili

di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materia in fusione, devono inoltre avere una capacità

calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l’utilizzatore si sia allontanato

 dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.

I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono inoltre assorbire

sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

I materiali e glia altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella

fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente

alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l’azione della fiamma, né contribuire

a propagarla.

3.6.2   DPI completi, pronti per l’uso

In condizioni prevedibili d’impiego:

1) La quantità di calore trasmessa all’utilizzatore attraverso al DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore

accumulato per tutta la durata d’impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di dolore o quella

 

 in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute.

2) I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione dei lipidi o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da contatti

 puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l’utilizzatore.

Se dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporizzazione di un liquido

 o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate

all’esterno dell’involucro di protezione e non verso l’utilizzatore.

Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfacente, nelle condizioni

prevedibili d’impiego, la funzione di protezione stabilita.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato ad interventi in breve

durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell’esposizione

dell’utilizzatore di calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego.

3.7          Protezione contro il freddo

I DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di esso devono possedere un isolamento termico

e una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili  condizioni di impiego per cui sono immessi dal mercato.

3.7.1       Materiali costitutivi ed altri componenti del DPI

I materiali costituenti ed altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere coefficienti trasmissione

del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di impiego prevedibili. I materiali e altri componenti

flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all’interno di ambienti freddi devono conservare un grado di flessibilità che permetta

all’operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni.

Inoltre, i materiali e altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da  proiezioni importanti di prodotti freddi devono

poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

3.7.2       DPI completi, pronti all’uso

Nelle prevedibili condizioni d’impiego:

1) Il flusso trasmesso all’utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il periodo d’impiego

sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle dita dei piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la soglia di

 dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute.  

2) I DPI devono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, i quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all’origine

di lesioni in seguito a contatti puntuali tra i loro rivestimento di professione e l’utilizzatore.

Se i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest’ultimo deve assolvere in modo soddisfacente, nelle

condizioni prevedibili d’impiego, la sua funzione di protezione.

Il fabbricatore deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve

durata in ambienti freddi, qualsiasi dato  utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell’esposizione

dell’utilizzatore al freddo trasmesso attraverso l’attrezzatura.

3.8          Protezione contro gli shock elettrici

I DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono possedere un grado di

 isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l’utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni d’impiego prevedibili.

A tale fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e cambiati in modo

che la corrente di fuga, misurata attraverso l’involucro protettore in condizioni di prova effettuate a tensioni corrispondenti a quelle

che possono incontrarsi in un sito, sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile,

corrispondente alla soglia di tolleranza.

I tipi di DPI destinati definitivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione

devono portare l’indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensione d’impiego, del numero

di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere all’esterno dell’involucro, di protezione, uno spazio sul quale

si possa assegnare ulteriormente la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente.

Il fabbricante deve indicare nella sua nota d’informazione l’uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonché la natura e la frequenza delle

prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro « periodo di prova ».

3.9          Protezione contro le radiazioni

3.9.1       Radiazioni non ionizzati

I DPI a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull’occhio , devono poter assorbire o riflettere

 la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive, senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione

della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili

di impiego lo richiedono.

A tale scopo, le lenti protettrici devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre in particolare, per ogni onda nociva,

di un fattore spettrale di trasmissione tale che la densità di  illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere

 l’occhio dell’utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.

Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in condizioni di impiego

 prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione cui corrisponde

la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro numeri

di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella sua nota informativa indicare le curve di trasmissione che

consentano di scegliere il PDI già appropriato tenendo conto di fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio

della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale irradiata a tale distanza.

Il numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere indicato dal fabbricante.

3.9.2       Radiazioni ionizzanti

3.9.2.1    Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna

I materiali e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, i gas, i liquidi

radioattivi o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano

efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle condizioni prevedibili d’impiego.

La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso

 l’impermeabilità dell’ «involucro» di protezione e(o) attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazioni

e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti. Se è possibile decontaminare i DPI, la

decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro eventuale reimpiego durante la «durata» prevedibile di questo

 genere di dispositivi.

3.9.2.2  Protezione limitata contro l’irradiazione esterna

I DPI intesi a proteggere interamente l’utilizzatore contro l’irradiazione esterna, o se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente

quest’ultima possono essere progettati soltanto per le radiazioni elettriche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche (X. gamma) di

 energia relativamente limitata .

I materiali costitutivi e latri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati o strutturati in modo tale che il livello di protezione

offerto all’utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego senza che ciò gli impedimenti ai gesti, alle

posizioni o agli spostamenti di quest’ultimo implichino un aumento della  durata di esposizione ( vedi punto 1.3.2.).

Sui DPI devono essere indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti  alle condizioni prevedibili

di impiego.

3.10        Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi

3.10.1     Protezione respiratoria

I DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all’utilizzatore aria respirabile se quest’ultimo è esposto ad un’atmosfera

inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente.

L’aria respirabile fornita all’utilizzatore dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione dell’aria inquinata attraverso

 il dispositivo o mezzo di protezione o mediante un rapporto proveniente da una sorgente non inquinata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che la funzione

e l’igiene delle vie respiratorie dell’utilizzatore siano assicurate debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni

 prevedibili di impiego.

Il grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico all’aspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione,

devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare

 la salute o l’igiene dell’utilizzatore.

I DPI devono possedere un marchio d’identificazione del fabbricante e un’ etichetta con le caratteristiche di ciascun tipo di dispositivo

 in modo tale da permettere a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con l’ausilio delle istruzioni per l’uso, di farne un  impiego

appropriato.

Nella nota informativa degli apparecchi filtranti il fabbricante deve in oltre indicare la data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo,

come conservato nella confezione d’origine.

3.10.2     Protezione dai contatti epidermici o oculari

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi devono

impedire la penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l’involucro di protezione nelle condizioni prevedibili d’impiego

 per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e cambiati in modo da

garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se necessario con uso quotidiano eventualmente prolungato

 o, in caso contrario, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d’impiego.

Qualora, per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze  pericolose o agenti infettivi avessero un potere di

 penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a  prove di tipo

 convenzionale che permettono di classificarli in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono

 possedere  un’etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il corrispondente

tempo di protezione convenzionale.

Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota d’informazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle

 prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d’impiego del DPI nelle diverse condizioni

 prevedibili.

3.11   Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l’immersione

1) Apparecchio respiratorio

L’apparecchio respiratorio deve costituire di alimentare l’utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili

d’impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima d’immersione.

2) Qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:

a) una tuta che assicuri la protezione dell’utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o

contro il freddo (vedi punto 3.7);

b) un dispositivo d’allarme destinato ad avvertire in tempo utile l’utilizzatore della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela

 gassosa respirabile (vedi punto 2.8);

c) una tuta di salvataggio che consenta all’utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).

ALLEGATO III

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

La documentazione di cui l’articolo 8, paragrafo 1 deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la

conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali.

Nel caso dei modelli dei DPI di cui l’articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere i particolari:

1)   un fascicolo tecnico di fabbricante così costituito:

a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro

 i limiti del

necessario alla verifica dell’osservanza dei requisiti essenziali;

b) l’elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche,

 tenuti presenti al momento della progettazione del modello;     

2)   la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante;

3)   una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell’allegato II.

ALLEGATO IV

MARCATURA DI CONFORMITA' CE E ISCRIZIONI

-   La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE secondo il simbolo grafico che segue:

-   In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico

graduato di cui sopra.

-   I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore

a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima .

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA

DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI

1.   Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del personale qualificato e dei mezzi necessari per

assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ed avere accesso alle

apparecchiature necessarie per gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari.

2.   L’organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il fornitore, né l’installatore delle attrezzature,

né il mandatario di una di queste persone. Essi possono non intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione,

nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non esclude la

possibilità di uno scambio di informazione tecniche tra il costruttore e l’organismo autorizzato.

3.   Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio dell’attestato di certificazione CEE, deve eseguire i

suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto

 di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi

interessati ai risultati dell’esame.

4.   Il personale incarico degli esami deve possedere:

-   una buona formazione tecnica e professionale;

-   una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente su tali lavori;

-   l’attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

5.   Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato dell’esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere

proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati  ottenuti.

6.   L’organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di responsabilità civile.

7.   Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell’esercizio delle funzioni.

ALLEGATO VI

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità  (1): dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso (2) è conforme alle

disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n............(per i DPI

 di cui all’articolo 8, paragrafo 3) è identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE n.................rilasciato da (3)

è sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11, punto A o punto B(4) dalla direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell’organismo

 notificato (4)

Fatto a....................................il..........................

      

     Firma (5)

(1) Ragione sociale, indirizzo completo: se c’è un mandatario , indicare anche la ragione sociale e    l’indirizzo del fabbricante

(2) Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc)

(3) Nome e indirizzo dell’organismo notificato designato

(4) Cancellare la menzione inutile

(5) Norme e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario di quest’ultimo

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del

 regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

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